Sentenza n. 1393/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6773/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6773/2024, relativa al pagamento del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6773/2024 aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 19 febbraio 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 30 giugno 2025, e tuttavia il Ministero non aveva provveduto all’esecuzione. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., valorizzando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, attestato dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato a dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente in materia di ordinamenti scolastici e formazione del personale, o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per le spese del giudizio, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza; il giudice ha ritenuto integrati i relativi presupposti in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e dell’inadempimento dell’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è stato considerato necessario per poter procedere in sede di ottemperanza.
d.P.R. n. 115/2002
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso e le spese del commissario ad acta devono essere liquidati secondo la disciplina delle spese di giustizia.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
La disposizione è richiamata quale parametro per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 8 l. n. 417/1978
all’art. 8 della l. n. 417/1978
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale citata, per la liquidazione delle spese di viaggio del commissario.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
La disposizione disciplina la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Il termine di decadenza per la presentazione della parcella del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale azionato è divenuto definitivo, l’Amministrazione non vi ha dato esecuzione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato che impone il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione il puntuale e integrale adempimento entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione alla quale appartiene il soggetto designato.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati con successivo decreto collegiale secondo la disciplina delle spese di giustizia; la richiesta di liquidazione deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dall’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione finale.
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