Ordinanza n. 364/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 330/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego di permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la domanda di sospensione del diniego di permesso di soggiorno. In sede cautelare ha censurato la legittimità del diniego, evidenziando la durata del procedimento amministrativo, il regolare ingresso in Italia tramite la procedura flussi e il fatto che l'originario rapporto di lavoro, che aveva giustificato l'ingresso, non si era instaurato per fatto non imputabile al ricorrente. Il ricorrente aveva comunque svolto attività lavorativa. È stato inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dalla perdita dell'assistenza sanitaria e dall'assenza di un valido titolo di soggiorno. Il giudice ha rilevato anche l'assenza di profili di pericolosità sociale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. In base a una cognizione sommaria, ha ritenuto il ricorso assistito da significativi elementi di fondatezza, alla luce della giurisprudenza della Sezione, considerando in particolare la durata del procedimento, il regolare ingresso tramite procedura flussi, la mancata instaurazione del rapporto originario per fatto del datore di lavoro non imputabile allo straniero e lo svolgimento comunque di attività lavorativa. Ha ravvisato il periculum in mora nella gravità e irreparabilità del pregiudizio connesso alla condizione dello straniero privo di assistenza sanitaria e di un valido titolo di permanenza. Ha valorizzato, nel bilanciamento degli interessi, l'assenza di pericolosità sociale. Ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e ha compensato le spese del doppio grado cautelare.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello contro le ordinanze cautelari; il Consiglio di Stato ha esaminato l'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
In caso di accoglimento della domanda cautelare, consente di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito; il Consiglio di Stato ha ordinato al TAR di procedere in tal senso.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di permesso di soggiorno può presentare significativi elementi di fondatezza quando lo straniero sia entrato regolarmente tramite la procedura flussi, la mancata instaurazione del rapporto di lavoro originario sia dipesa da fatto non imputabile a lui e risulti comunque lo svolgimento di attività lavorativa, soprattutto se il procedimento amministrativo si sia protratto a lungo.
- Ai fini del periculum in mora, la condizione dello straniero privo di assistenza sanitaria e di un valido titolo legittimante la permanenza può integrare un pregiudizio grave e irreparabile.
- Nel giudizio cautelare relativo al permesso di soggiorno, l'assenza di profili di pericolosità sociale dello straniero costituisce elemento rilevante nel bilanciamento degli interessi contrapposti.
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