Sentenza n. 93/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 56/2024 del 12/3/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 56/2024, recante condanna della Regione Basilicata al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., della sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 56/2024, notificata in forma esecutiva alla Regione e divenuta irrevocabile. Il titolo giudiziale aveva condannato la Regione al pagamento di somme in favore del ricorrente, comprese le spese di lite liquidate in favore del procuratore del precedente giudizio. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non ha adempiuto. Sono state richieste la fissazione di un termine per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la determinazione di una penalità di mora. La Regione, ritualmente evocata, non si è costituita e non ha fornito prova dell'integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali dell'azione di ottemperanza e il termine dilatorio di centoventi giorni per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nel merito, ha accertato l'inerzia della Regione e la violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Ha posto a carico della Regione l'onere di provare l'avvenuto integrale adempimento, prova che non è stata fornita. Ha quindi dichiarato l'obbligo della Regione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace, pagando le somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o un funzionario delegato, ponendo a carico della Regione il relativo compenso, quantificato in euro 300,00. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'effettivo pagamento. La Regione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Disciplina il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza, ritenuto rispettato dal Collegio.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, anche d'ufficio, una penalità di mora per ogni ulteriore violazione o ritardo nell'esecuzione.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Disciplina il rito camerale applicabile al giudizio, il cui termine è stato ritenuto rispettato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; il termine è risultato infruttuosamente decorso.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza irrevocabile del giudice ordinario recante una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione, quando l'amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione, l'onere di provare l'integrale adempimento grava sull'amministrazione debitrice; in mancanza di tale prova, l'inerzia configura violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice deve fissare un termine per l'esecuzione e può nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato di compiere gli atti necessari in via sostitutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione della pronuncia fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
- Prima di promuovere l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
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