Cassazione Penale, Ordinanza n. 14706/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 28/05/2024. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva escluso l'occasionalità della condotta ai fini dell'invocata particolare tenuità del fatto, e aveva ritenuto sussistenti i presupposti per applicare la recidiva, escludendo il giudizio di equivalenza tra circostanze, anche sulla base del curriculum criminale del ricorrente. Il ricorso in Cassazione non si è confrontato con tali specifiche argomentazioni, risultando perciò complessivamente inammissibile. Non sono indicati nel testo ulteriori dettagli sui fatti storici o sulla qualificazione giuridica del reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla mancata contestazione, da parte del ricorso, delle puntuali rationes decidendi della sentenza impugnata in tema di esclusione della particolare tenuità del fatto e di riconoscimento della recidiva. Il testo non consente di individuare con certezza il reato presupposto della condanna impugnata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La Corte richiama implicitamente l'istituto della particolare tenuità del fatto, rilevando che la motivazione di merito ne aveva escluso l'applicabilità per difetto di occasionalità della condotta.
art. 99 c.p.
La Corte richiama implicitamente la recidiva, osservando che la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistenti i relativi presupposti e aveva escluso il giudizio di equivalenza, sulla base del precedente curriculum criminale.
art. 606 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità discende dal mancato confronto del ricorso con le rationes decidendi della sentenza impugnata, secondo la struttura del controllo di legittimità sui motivi di ricorso.
art. 616 c.p.p.
In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
- Ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il giudice può valorizzare l'assenza di occasionalità della condotta come indice ostativo alla configurabilità dell'istituto.
- La recidiva può essere ritenuta e può incidere sul giudizio di bilanciamento delle circostanze quando sia sorretta da elementi desumibili dal precedente curriculum criminale dell'imputato.
- La mancata confutazione delle autonome argomentazioni della sentenza impugnata determina l'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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