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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14706/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 28/05/2024. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva escluso l'occasionalità della condotta ai fini dell'invocata particolare tenuità del fatto, e aveva ritenuto sussistenti i presupposti per applicare la recidiva, escludendo il giudizio di equivalenza tra circostanze, anche sulla base del curriculum criminale del ricorrente. Il ricorso in Cassazione non si è confrontato con tali specifiche argomentazioni, risultando perciò complessivamente inammissibile. Non sono indicati nel testo ulteriori dettagli sui fatti storici o sulla qualificazione giuridica del reato contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla mancata contestazione, da parte del ricorso, delle puntuali rationes decidendi della sentenza impugnata in tema di esclusione della particolare tenuità del fatto e di riconoscimento della recidiva. Il testo non consente di individuare con certezza il reato presupposto della condanna impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama implicitamente l'istituto della particolare tenuità del fatto, rilevando che la motivazione di merito ne aveva escluso l'applicabilità per difetto di occasionalità della condotta.

  • art. 99 c.p.

    La Corte richiama implicitamente la recidiva, osservando che la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistenti i relativi presupposti e aveva escluso il giudizio di equivalenza, sulla base del precedente curriculum criminale.

  • art. 606 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità discende dal mancato confronto del ricorso con le rationes decidendi della sentenza impugnata, secondo la struttura del controllo di legittimità sui motivi di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
  • Ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il giudice può valorizzare l'assenza di occasionalità della condotta come indice ostativo alla configurabilità dell'istituto.
  • La recidiva può essere ritenuta e può incidere sul giudizio di bilanciamento delle circostanze quando sia sorretta da elementi desumibili dal precedente curriculum criminale dell'imputato.
  • La mancata confutazione delle autonome argomentazioni della sentenza impugnata determina l'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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