Ordinanza n. 2599/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento -OMISSIS- emesso dall’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi (India) in data 15.09.2025 Per quanto riguarda i motivi aggiunti il 24.3.2026 : Accogliersi il presente ricorso - previa sospensione - con conseguente dichiarazione della ricorrente quale vincitrice del concorso de quo, con ogni conseguenza di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi del 15 settembre 2025 e, con motivi aggiunti, esito della procedura concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organizzatore concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dall'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi e, con motivi aggiunti, l'esito del concorso, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti e, nel merito, di essere dichiarata vincitrice della procedura. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i vizi di legittimità dedotti, ma dà atto che la controversia riguarda l'esito del concorso e che l'eventuale accoglimento della domanda potrebbe pregiudicare i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, inclusi vincitori e idonei. Il giudice ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione, anche in considerazione della necessità di approfondire la questione nella fase di merito e dopo la completa integrazione del contraddittorio. Ha ordinato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, mediante notificazione per pubblici proclami autorizzata ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi. Ha prescritto le modalità della pubblicazione, l'oscuramento dei dati personali e sanitari, la permanenza della documentazione sulla home page dell'Agenzia delle Entrate sino alla sentenza definitiva di primo grado e il rilascio di un attestato dell'avvenuta notificazione. La notificazione deve essere effettuata entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la relativa prova depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha respinto la domanda di sospensione.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Consente di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che devono partecipare al giudizio; è stato applicato nei confronti dei candidati utilmente collocati in graduatoria.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, in presenza di un elevato numero di destinatari e di difficoltà nella notificazione individuale, la notificazione per pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del gravame mediante pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La mancata esecuzione degli incombenti di notificazione e il mancato deposito della relativa prova entro i termini assegnati comportano l'improcedibilità del gravame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati personali a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento nella pubblicazione degli atti processuali.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione dell'esito di un concorso può incidere sulla posizione dei vincitori o degli idonei utilmente collocati in graduatoria, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di difficoltà prevedibili nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione del ricorso può essere autorizzata mediante pubblici proclami, con modalità idonee a rendere conoscibili l'autorità giudiziaria, il numero del ricorso, gli atti impugnati, la categoria dei controinteressati e il contenuto del gravame.
- Il termine assegnato per effettuare la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per depositare la prova dell'adempimento possono essere stabiliti a pena di improcedibilità del ricorso.
- La domanda cautelare può essere respinta quando il giudice ritenga necessario approfondire le questioni nella fase di merito e all'esito della completa instaurazione del contraddittorio, anche mediante il bilanciamento degli interessi contrapposti.
- La pubblicazione degli atti processuali destinati ai pubblici proclami deve essere accompagnata dall'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altri soggetti citati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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