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Sentenza

Sentenza del 21/06/2018 n. 2822 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Appello - Nuovi documenti - Mere difese - Ammissibilità - Nuove eccezioni - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’ammissibilità della produzione, per la prima volta in appello, dell’originale dell’atto impositivo corredato dalla relata di notifica. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che tale produzione fosse tardiva o costituisse una nuova eccezione vietata in appello. L’Amministrazione, invece, produceva i documenti per dimostrare l’avvenuta notifica e confutare le contestazioni del contribuente.

La decisione

La produzione documentale è stata ritenuta ammissibile. L’art. 58 del d.lgs. 546/1992 consente infatti alle parti, anche a quella rimasta contumace in primo grado, di produrre nuovi documenti in appello, anche se già disponibili. La produzione dell’atto impositivo e della relata di notifica è stata qualificata come mera difesa, diretta a contrastare le ragioni del ricorso, e non come nuova eccezione. Il divieto previsto dall’art. 57 riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto, cioè quelle con cui il contribuente fa valere fatti modificativi o estintivi della pretesa fiscale.

Norme richiamate

  • Art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente alle parti la produzione in appello di nuovi documenti, anche se già disponibili in precedenza.

    La norma permette la produzione documentale in appello anche da parte della parte contumace in primo grado. La produzione dell’atto impositivo con la relata di notifica è ammissibile quando serve a dimostrare un fatto già oggetto di contestazione e a sostenere una mera difesa.

  • Art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Vieta la proposizione in appello di nuove eccezioni.

    Il divieto riguarda esclusivamente le eccezioni in senso stretto, ossia le deduzioni di fatti giuridici modificativi o estintivi della pretesa fiscale. Non impedisce la produzione di documenti destinati a confutare le argomentazioni già formulate dalla controparte.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione per la prima volta in appello di documenti già esistenti può essere ammessa ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 546/1992, anche se la parte non li aveva depositati in primo grado.
  • La distinzione decisiva è tra mera difesa ed eccezione in senso stretto: la prima replica alle contestazioni già proposte e può essere svolta in appello; la seconda introduce un fatto nuovo con efficacia modificativa o estintiva e non può essere proposta per la prima volta in appello.
  • Quando il contribuente contesta la notificazione dell’atto impositivo, l’Amministrazione può produrre in appello l’originale dell’atto e la relata di notifica per dimostrare l’avvenuta notificazione.
  • La produzione tardiva non costituisce automaticamente una nuova eccezione: occorre verificare se il documento introduce una nuova pretesa o un nuovo fatto estintivo/modificativo, oppure se si limita a provare o confutare una questione già presente nel processo.
  • La qualificazione della produzione documentale dipende dalla sua funzione processuale concreta, non soltanto dal momento in cui il documento viene depositato.

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