Cassazione Civile, Ordinanza n. 18614/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un'iscrizione ipotecaria fondata su varie cartelle di pagamento. La Commissione tributaria regionale aveva rideterminato in parte il debito, escludendo alcune cartelle perché ritenute irritualmente notificate, in violazione dell'art. 145 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 145 c.p.c.: ha sostenuto che le notifiche delle cartelle, eseguite direttamente presso la residenza del legale rappresentante della società anteriormente alla riforma del 2006, dovessero considerarsi valide secondo la giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel regime anteriore alla modifica dell'art. 145 c.p.c. introdotta dalla L. n. 263/2005, la notificazione degli atti a una società poteva validamente avvenire mediante consegna al legale rappresentante ovunque reperito, anche presso la sua abitazione, senza che fosse necessario il previo esperimento infruttuoso della notifica presso la sede legale. Poiché nella specie le cartelle erano state notificate al legale rappresentante presso la sua abitazione, la notifica è stata giudicata ritualmente eseguita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della società contribuente, ferma restando la declaratoria di difetto di giurisdizione per le cartelle relative a crediti non tributari. Le spese di tutti i gradi sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 145 c.p.c.
nel testo ratione temporis vigente; anche riferimenti al secondo comma, al primo comma e al terzo comma
Nel regime anteriore alla L. n. 263/2005, la notifica degli atti a una società va eseguita presso la sede; tuttavia, se la consegna avviene al legale rappresentante della società, la notificazione è valida ovunque questi sia reperito, anche fuori dalla sede, secondo la regola della consegna a mani proprie.
art. 138 c.p.c.
Richiamato in via analogica per affermare la validità della consegna a mani proprie del destinatario ovunque esso sia trovato nell'ambito territoriale della circoscrizione.
art. 139 c.p.c.
Richiamato tra le norme applicabili alla notifica del rappresentante dell'ente quando non sia possibile la notifica presso la sede.
art. 141 c.p.c.
Richiamato tra le norme applicabili alla notifica del rappresentante dell'ente quando non sia possibile la notifica presso la sede.
L. 28 dicembre 2005, n. 263
È richiamata come legge che ha modificato l'art. 145 c.p.c., rilevante ratione temporis per distinguere il regime applicabile alla vicenda.
art. 19 c.p.c.
Richiamato per indicare la sede legale della società come luogo ordinario di notificazione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
Massime di principio
- Nel regime previgente alla riforma dell'art. 145 c.p.c., la notificazione di atti a una persona giuridica deve essere eseguita presso la sede sociale, ma resta valida la consegna al legale rappresentante se questi è effettivamente reperito e riceve l'atto personalmente.
- La notificazione eseguita presso l'abitazione del legale rappresentante della società può essere ritenuta rituale quando l'atto sia consegnato direttamente a lui, in quanto rappresentante dell'ente e soggetto immediatamente destinatario della notifica.
- Quando la questione interpretativa è stata oggetto di oscillazioni giurisprudenziali, la Corte può valorizzare il successivo intervento chiarificatore delle Sezioni Unite per definire il regime applicabile al caso concreto.
- Se la Corte di cassazione, accolto il ricorso, rileva che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
- La compensazione integrale delle spese può essere giustificata dalla non univocità dell'orientamento giurisprudenziale e dall'intervento nomofilattico sopravvenuto nel corso del giudizio.
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