Cassazione Civile, Ordinanza n. 04449/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La titolare di una ditta individuale aveva promosso dinanzi alla Corte d’appello un procedimento ex legge Pinto per ottenere l’indennizzo da irragionevole durata del processo presupposto, iniziato nel 1993 e definito solo con ordinanza di estinzione nell’2018 dopo attività esecutive e una soluzione bonaria con il debitore. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda e l’opposizione, applicando la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), legge n. 89/2001, ritenendo che la rinuncia agli atti e l’accordo bonario escludessero il danno e che non fosse stata fornita prova contraria. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 115, 2697, 2727 e ss. c.c. e art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., sostenendo di aver dimostrato con gli atti di causa l’esistenza del danno morale già prima dell’estinzione; 2) violazione dell’art. 12 preleggi, assumendo che la prova contraria consentita dalla norma comprendesse anche la prova presuntiva del danno da durata eccessiva; 3) violazione dell’art. 6 CEDU e questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2-sexies, lett. c), legge Pinto, nella parte in cui la presunzione opererebbe anche quando l’estinzione intervenga dopo il superamento della durata ragionevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché non era adeguatamente indicato dove e come fosse stata dedotta nel giudizio di merito la produzione degli atti idonei a provare l’assenza di inerzia improduttiva di pregiudizio prima dell’estinzione. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che l’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), legge n. 89/2001 introduce una presunzione legale relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata nel caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti, presunzione che costituisce prova piena e che può essere vinta solo con idonea prova contraria, la cui valutazione appartiene al giudice di merito. Ha inoltre respinto il terzo motivo, escludendo la fondatezza delle censure di incompatibilità con l’art. 6 CEDU e di illegittimità costituzionale della norma, perché essa attiene alla disciplina della prova e non elimina il diritto all’equa riparazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa per mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-sexies, lett. c)
"Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: [...] c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti"
La disposizione introduce una presunzione legale relativa di insussistenza del pregiudizio nel caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività; la presunzione opera come regola di riparto dell’onere della prova e può essere vinta solo con prova contraria idonea.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5
È il rimedio oppositivo avverso il provvedimento reso sulla domanda di equa riparazione.
art. 112 c.p.c.
Invocato come norma processuale asseritamente violata, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 115 c.p.c.
Invocato in relazione alla valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata per difetto di specificità e per mancata critica della motivazione di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ha ribadito che, nel caso contemplato dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l’onere si sposta sul ricorrente che deve fornire la prova contraria.
art. 2727 c.c. e ss.
Richiamato a sostegno dell’uso delle presunzioni; la Corte ha chiarito che la norma speciale della legge Pinto configura una presunzione legale relativa, non una mera presunzione semplice da valutare liberamente.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La mancata specifica indicazione degli atti e dei fatti processuali rilevanti determina inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione.
art. 12 disp. prel. c.c.
Invocato per sostenere un’interpretazione estensiva della norma speciale, ma la Corte ha escluso che il testo consenta di elidere la presunzione posta dalla legge Pinto.
art. 6 CEDU
La Corte ha escluso che la disciplina censurata contrasti con il diritto alla ragionevole durata del processo, poiché non impedisce il diritto all’equa riparazione e disciplina soltanto la prova del pregiudizio.
artt. 3, 111 e 117 Cost.
Le questioni di costituzionalità sono state respinte alla luce della natura processuale-probatoria della norma e della compatibilità già riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale ed europea.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex legge Pinto, l’estinzione del processo presupposto per rinuncia o inattività delle parti fa operare una presunzione legale relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata.
- La presunzione speciale prevista dalla legge Pinto incide sul riparto dell’onere della prova: spetta al richiedente superarla con elementi specifici e non con la sola allegazione della protrazione eccessiva del giudizio.
- La prova contraria contro la presunzione di insussistenza del pregiudizio è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile l’assoluta specificità delle censure e l’indicazione precisa degli atti processuali rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La disciplina che introduce una presunzione legale relativa sul danno da irragionevole durata non è, di per sé, incompatibile con l’art. 6 CEDU, perché non elimina il diritto all’equa riparazione ma regola la formazione della prova.
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