Cassazione Civile, Ordinanza n. 18433/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA 2011 emesso nei confronti di una società operante nella distribuzione cinematografica, a seguito di PVC, per il recupero dell’IVA detratta su somme contabilizzate come immobilizzazioni in corso e qualificate come c.d. "minimo garantito" versato ai produttori di film per un importo complessivo di euro 454.342,50. Secondo l’Ufficio, in base alla struttura dei contratti di distribuzione e coproduzione, tale importo non costituiva un corrispettivo soggetto a IVA come cessione di diritti, ma una forma di anticipazione finanziaria inserita in un rapporto di mandato/distribuzione relativo a opere ancora da realizzare o in corso di realizzazione, con conseguente difetto del presupposto oggettivo dell’IVA ex art. 2 d.P.R. 633/1972. In primo grado il ricorso della società veniva accolto solo per quanto riguardava le sanzioni, mentre nel resto l’accertamento veniva confermato; in appello sia la società sia l’Ufficio impugnavano la decisione, ma la CTR rigettava entrambi gli appelli. In Cassazione l’Agenzia deduceva un unico motivo contro il capo sulle sanzioni, mentre la società proponeva cinque motivi: il primo sulla natura accessoria/autonoma del minimo garantito ai fini IVA; il secondo sull’erronea interpretazione dei contratti e della disciplina IVA; il terzo sulla mancata applicazione dello ius superveniens in tema di sanzioni; il quarto sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. per la valutazione delle prove; il quinto sulla motivazione apparente della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha qualificato come principale quello dell’Agenzia delle Entrate e come incidentale quello della società. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo della società per novità della questione, il secondo per difetto di specificità e perché volto a proporre una diversa ricostruzione interpretativa del contratto, il quarto perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, e il quinto perché non sussisteva una motivazione apparente. Ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia sulle sanzioni, affermando che nel caso non ricorreva una oggettiva incertezza normativa tale da escludere l’irrogazione delle sanzioni, anche alla luce di precedenti giurisprudenziali specifici già esistenti. Il terzo motivo della società, relativo allo ius superveniens sulle sanzioni, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio al giudice d’appello, anche per le spese, limitatamente al motivo accolto e alla questione assorbita.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
consente la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza tra le stesse parti.
art. 2 d.P.R. n. 633/1972
richiamato per escludere, nel caso concreto, il presupposto oggettivo IVA quando l’operazione è qualificata come anticipazione finanziaria/rapporto di mutuo e non come cessione imponibile.
art. 3 d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla società per sostenere la natura accessoria della prestazione ai fini IVA, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per novità.
art. 10 d.P.R. n. 633/1972
invocato dalla società nella prospettazione interpretativa del rapporto, senza accoglimento.
art. 12 d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla società nel primo motivo incidentale sulla disciplina IVA della prestazione accessoria.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla società nel primo motivo incidentale.
art. 78, par. 1, lett. b), Direttiva 2006/112/CE
richiamato dalla società nel primo motivo incidentale in tema di base imponibile/accessorietà.
art. 1325 c.c.
richiamato dalla società nella censura sull’erronea qualificazione contrattuale ai fini IVA.
art. 1362 c.c.
la Corte ribadisce che la violazione delle regole ermeneutiche può essere dedotta solo indicando specificamente i canoni violati e il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato.
art. 1367 c.c.
richiamato dalla società nel secondo motivo incidentale; la censura è stata ritenuta inammissibile e sostanzialmente diretta a contrapporre una lettura alternativa.
art. 115 c.p.c.
non è sindacabile in cassazione mediante mera critica alla valutazione delle prove; occorre dedurre l’uso di prove non dedotte o di prove legali mal utilizzate.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato nel motivo sulla motivazione apparente; la Corte esclude il vizio costituzionalmente rilevante.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in tema di motivazione apparente; la Corte non ravvisa l’anomalia motivazionale.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza tributaria.
art. 10, comma 3, L. n. 212/2000
richiamato dall’Agenzia nel motivo sulle sanzioni; la Corte afferma che non ricorrevano i presupposti dell’obiettiva incertezza normativa.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1992
interpretato nel senso che l’obiettiva incertezza normativa va distinta dall’ignoranza soggettiva e richiede un effettivo ambito di incertezza oggettiva.
art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997
richiamato dalla società per lo ius superveniens sulle sanzioni, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 1, comma 935, L. n. 205/2017
richiamato quale norma sopravvenuta invocata dalla società sul trattamento sanzionatorio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme processuali poste a base dei motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che introduca per la prima volta in sede di legittimità una questione non trattata nei gradi di merito, anche se la parte la collega a profili di diritto sostanziale.
- La deduzione della violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del contratto a quella accolta dal giudice di merito: occorre indicare specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e in che modo.
- L’accertamento della volontà delle parti e della qualificazione del regolamento negoziale è attività di fatto riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per motivazione giuridicamente rilevante mancante/apparente.
- In tema di IVA, la qualificazione di un pagamento come "minimo garantito" in un contratto di distribuzione cinematografica può condurre, secondo la causa concreta dell’operazione, a considerarlo come anticipazione finanziaria funzionale al recupero dei costi e non come autonoma prestazione imponibile di cessione di diritti.
- L’esclusione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa richiede una reale e oggettiva incertezza sull’individuazione della norma applicabile, non essendo sufficiente la sola incertezza soggettiva del contribuente o il mero fatto che l’Amministrazione abbia adottato in passato un diverso trattamento fiscale.
- La motivazione è apparente solo quando manca il nucleo minimo espressivo della decisione o quando la sentenza è obiettivamente incomprensibile; non basta che la parte reputi la motivazione insufficiente o non condivisibile.
- La censura ex art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame delle prove da parte della Cassazione, salvo che si denunci l’utilizzo di prove inesistenti, prove non ammesse o l’attribuzione di valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
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