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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15707/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della condanna irrevocabile (ergastolo) inflitta con sentenza d'appello del 27/09/1999, irrevocabile il 06/07/2020. Navarra chiedeva l'applicazione della cosiddetta "revisione europea" sulla base della giurisprudenza della Corte EDU (in particolare la sentenza Lorefice c. Italia del 2017) e dell'art. 46 CEDU, sostenendo che lo Stato deve adottare misure per conformarsi alle decisioni europee anche in situazioni analoghe, non solo nel caso del diretto ricorrente dinanzi alla Corte di Strasburgo. Ha inoltre invocato l'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 (divieto di essere giudicato o punito due volte) e richiamato l'introduzione del comma 3-bis nell'art. 603 cod. proc. pen. (novella 2017). In via subordinata ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 111 e 117 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza della Corte EDU nel caso Lorefice non sia direttamente applicabile al ricorrente poiché Navarra non è stato parte di quel procedimento e la decisione non è una sentenza "pilota" idonea a imporre la riapertura generalizzata di processi definitivi. Anche qualora Lorefice fosse considerata di portata generale, i principi ivi espressi sono stati già recepiti nel nostro ordinamento con l'introduzione del comma 3-bis all'art. 603 cod. proc. pen. La Corte ha altresì affermato che l'art. 46 CEDU non obbliga automaticamente alla riapertura di tutti i processi definitivi che affrontino questioni analoghe; la revisione "europea" non può essere invocata per far venir meno il giudicato quando non vi è una pronuncia favorevole personale della Corte EDU da eseguire o non è stato accertato un vizio fondamentale nella procedura nel procedimento europeo. Quanto all'art. 4 del Protocollo 7, la Corte ha ritenuto che la norma non si applica alla fattispecie di overturning endoprocedimentale e che il "vizio fondamentale" autorizzante la riapertura non è stato accertato nella sede europea. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'art. 630, nella sua interpretazione corrente e secondo i limiti tracciati dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n.113/2011), non consente l'ammissione generalizzata della revisione sulla base di sentenze della Corte EDU a favore di terzi che non siano stati parte nel relativo giudizio.

  • art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis

    La Corte osserva che i principi richiamati dalla giurisprudenza della Corte EDU sono stati recepiti nella normativa interna con l'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603, il quale disciplina strumenti di tutela conseguenti a pronunce europee, riducendo la possibilità di estendere la revisione a casi coperti da giudicato senza esito favorevole CEDU.

  • art. 46 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    L'art. 46 impone agli Stati di conformarsi alle sentenze definitive della Corte EDU adottando misure generali e/o individuali; la Cassazione ha precisato che tale obbligo non comporta l'obbligo automatico di riaprire tutti i processi nazionali definitivi in cui si siano affrontate questioni analoghe se non sussiste una pronuncia europea favorevole e misure individuali da eseguire.

  • Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU, art. 4

    1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta. 3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

    La Corte ha ritenuto che l'art. 4 non si adatta alla fattispecie dell'overturning endoprocedimentale di cui si tratta (non si tratta di doppio giudizio nel senso del bis in idem) e che il requisito del "vizio fondamentale" che permetterebbe la riapertura non è stato accertato nella sede europea a favore del ricorrente.

  • art. 30, comma 4, legge n. 87/1957

    Citata per distinguere l'effetto delle sentenze di illegittimità costituzionale (che possono estinguere gli effetti penali se la declaratoria riguarda norma sostanziale) dalla diversa situazione delle sentenze CEDU: la Cassazione sottolinea l'irragionevole distonia sistematica che deriverebbe dal riconoscere alle sentenze europee un'efficacia retroattiva equivalente a quella di una declaratoria di incostituzionalità.

  • art. 616 cod. proc. pen. (norma sulle spese)

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda in favore della Cassa delle ammende, a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Articoli 3, 6 e 111 CEDU e articoli 3, 111 e 117 Cost.

    Richiamati nel ricorso (art. 6 CEDU e artt. 3, 111, 117 Cost. nella questione di legittimità), la Corte ha valutato le deduzioni ma le ha ritenute insufficienti a superare i limiti di ammissibilità della revisione 'europea' per soggetti non parte del procedimento CEDU favorevole.

Massime di principio

  • La revisione "europea" (istituenda tramite art. 630 c.p.p. in interpretazione estensiva) non è automaticamente accessibile a chi non è stato parte di un procedimento vittorioso davanti alla Corte EDU: una pronuncia CEDU favorevole ad altri non cancella il giudicato penale di terzi.
  • Le sentenze della Corte EDU non hanno effetto erga omnes tale da imporre la riapertura di tutti i processi nazionali analoghi; è necessaria o una pronuncia europea che disponga misure individuali da eseguire o un meccanismo interno di adeguamento previsto dalla legge.
  • L'art. 46 CEDU obbliga gli Stati ad adottare misure generali e/o individuali per conformarsi alle decisioni europee, ma non impone la riapertura automatica di processi definitivi senza un titolo esecutivo o una pronuncia favorevole a carico del singolo interessato.
  • Il Protocollo 7, art. 4 (divieto di doppio processo) non è applicabile quando la controversia riguarda un overturning endoprocedimentale e non un bis in idem; il requisito del "vizio fondamentale" deve essere accertato nella sede europea per giustificare la riapertura a livello nazionale.
  • Dopo la novella del 2017 (inserimento comma 3-bis nell'art. 603 c.p.p.) parte dei principi europei sono stati recepiti internamente: chi invoca la revisione per motivi europei deve verificare se la normativa interna e la giurisprudenza consentono rimedi adeguati senza porre a rischio il giudicato.
  • Se il giudicato è ormai formato e non sussiste una decisione favorevole della Corte EDU nel procedimento relativo al ricorrente, le istanze di revisione "in via europea" saranno generalmente considerate inammissibili.

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