Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 609/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro n. 35/2025;

Giustizia amministrativa202600210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro n. 35/2025, relativa all'assegnazione di somme dovute per il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito a una sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato l'Amministrazione all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Ha quindi chiesto il pagamento delle somme liquidate e l'esecuzione integrale del giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi i 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, richiesti dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale Commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e concluda l'incarico entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio previsto da questa disposizione e aveva disposto l'assegnazione delle somme spettanti.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni senza adempimento.

  • art. 93 c.p.c.

    Unitamente all'art. 39 c.p.a., costituisce la base normativa per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 93 c.p.c., per la distrazione delle spese di lite a favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando la sentenza da eseguire sia stata notificata all'amministrazione e sia decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • L'inottemperanza a un giudicato può essere dichiarata quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione al comando giudiziale e, costituitasi in giudizio, non abbia contestato la spettanza o l'azionabilità della pretesa del creditore.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, dopo l'inutile decorso del termine.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso può essere condannata alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.