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Sentenza

Sentenza n. 15932/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202609289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio collegiale di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a abilitazione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla procedura ASN indetta con D.D. 27 ottobre 2023, n. 1796, contestava il giudizio collegiale negativo pubblicato il 12 giugno 2026. La Commissione aveva riconosciuto il superamento dei tre valori soglia, il possesso di cinque delle sette categorie di titoli e valutazioni positive sulla coerenza, collocazione editoriale, consistenza, tipologia e continuità delle pubblicazioni, ma aveva negato la maturità scientifica. Il ricorrente deduceva violazione della regola della maggioranza, travisamento dei presupposti, contraddittorietà tra giudizi individuali e collegiale, difetto di istruttoria e di motivazione: tre commissari avevano espresso giudizi individuali positivi e due giudizi negativi, mentre il collegio dichiarava che la non idoneità era stata deliberata a maggioranza di tre su cinque. Sosteneva inoltre che la motivazione collegiale riproducesse sostanzialmente il giudizio individuale negativo del commissario Villanacci, senza confrontarsi con le valutazioni favorevoli. Chiedeva in via principale il rilascio diretto dell’abilitazione e in subordine la rinnovazione della valutazione. Il Ministero replicava che la conclusione positiva del commissario Caterina sarebbe stata un mero errore materiale, desumibile dai rilievi critici contenuti nel suo giudizio.

La decisione

Il ricorso è accolto quanto alla domanda di annullamento. Il TAR ha ritenuto che il sindacato sulla discrezionalità tecnica della Commissione consenta di verificare la correttezza dei presupposti, il rispetto delle regole procedimentali, la coerenza delle fasi valutative e la sufficienza e logicità della motivazione. Ha respinto la tesi ministeriale dell’errore materiale: tale errore deve risultare univocamente dall’atto, senza interpretazioni o nuove valutazioni; il giudizio di Caterina conteneva invece più affermazioni coerenti di segno positivo e non era stato formalmente rettificato. I giudizi individuali pubblicati erano dunque tre positivi e due negativi, in contraddizione con l’affermazione collegiale che la non idoneità fosse stata deliberata da una maggioranza di tre commissari. Gli atti non chiarivano quale commissario favorevole avesse eventualmente mutato posizione né per quali ragioni; ne derivavano travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà e violazione delle regole di formazione della volontà collegiale. È stato inoltre ravvisato un difetto motivazionale: la Commissione aveva recepito in larga parte la valutazione negativa minoritaria senza spiegare il peso attribuito agli elementi critici né confrontarsi adeguatamente con le valutazioni positive e con le ragioni della maggioranza. È stata invece respinta la richiesta di attribuzione diretta dell’abilitazione: la contraddizione impediva di ricostruire con certezza una valida volontà collegiale e il giudice non poteva sostituirsi alla Commissione nell’esercizio della discrezionalità tecnica. Il Ministero deve quindi rinnovare la valutazione tramite una Commissione in diversa composizione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nel rispetto dei dati e degli apprezzamenti non annullati e dei principi esposti. La nuova Commissione conserva la valutazione tecnica sulla qualità delle pubblicazioni e sulla maturità scientifica. Spese a carico del Ministero, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il riconoscimento diretto dell’abilitazione richiederebbe, pertanto, al giudice di sostituirsi alla Commissione nella ricostruzione della volontà dell’organo e nell’esercizio di un potere tecnico-discrezionale non validamente concluso, in contrasto con l’articolo 34, comma 2, del codice del processo amministrativo.

    Il giudice non può attribuire direttamente l’abilitazione quando la volontà collegiale non risulta validamente e con certezza formata, perché ciò comporterebbe la sostituzione all’amministrazione nell’esercizio di una valutazione tecnico-discrezionale.

Massime di principio

  • Il giudizio collegiale di una commissione per l’abilitazione scientifica nazionale deve costituire una sintesi coerente dei giudizi individuali e rendere identificabili la posizione dei commissari e la maggioranza su cui si fonda la determinazione conclusiva. Se il risultato collegiale contrasta con i giudizi individuali pubblicati e non chiarisce eventuali mutamenti di posizione, il provvedimento è viziato per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e contraddittorietà.
  • La qualificazione come errore materiale di una conclusione valutativa individuale richiede una divergenza immediatamente e univocamente riconoscibile tra volontà manifestata e rappresentazione esteriore; non può fondarsi su un’interpretazione dei rilievi critici che richieda una nuova valutazione discrezionale. Una conclusione positiva non è incompatibile, di per sé, con osservazioni critiche su singole pubblicazioni, poiché la maturità scientifica va apprezzata complessivamente.
  • La motivazione collegiale negativa deve confrontarsi in modo comprensibile con i giudizi individuali di segno contrario e spiegare perché gli elementi critici prevalgano. La mera riproduzione della valutazione negativa minoritaria, senza un’effettiva sintesi delle valutazioni individuali, non è sufficiente.
  • Il sindacato del giudice sulle valutazioni tecnico-discrezionali non consente di sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione, ma comprende la verifica dei presupposti di fatto, del rispetto delle regole procedimentali, della coerenza tra le fasi valutative e della logicità e sufficienza della motivazione.
  • Quando l’annullamento deriva dall’impossibilità di ricostruire con certezza la volontà collegiale e la valutazione tecnica non si è validamente conclusa, non può essere attribuito direttamente il titolo richiesto: l’amministrazione deve rinnovare la valutazione, salva la permanenza della propria discrezionalità tecnica.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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