Sentenza n. 3070/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 2240/2024 emessa dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro il 06/05/2024, limitatamente alla parte relativa alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata al Ministero con formula esecutiva e divenuta definitiva. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo, condannando il Ministero al pagamento delle somme corrispondenti. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero non aveva eseguito il pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. La documentazione e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato l'assenza di pagamenti, mentre il Ministero non ha contestato né l'an né il quantum del credito e non ha fornito elementi contrari. Il giudice ha quindi accertato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, attribuendogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura della ricorrente, per compiere gli atti necessari al pagamento. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, mediante la quale il giudice amministrativo accerta l'inottemperanza al giudicato e ordina all'amministrazione di dare esecuzione al titolo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte dell'amministrazione debitrice; decorso tale termine senza pagamento, può essere promossa l'azione esecutiva o di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale di condanna, passato in giudicato e ritualmente notificato, non viene eseguito dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'esistenza e sull'ammontare del credito, unita alla documentazione del mancato pagamento, consente al giudice di accertare l'inottemperanza e ordinare il pagamento integrale delle somme dovute.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l'inutile decorso del termine assegnato, per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, il compenso per l'attività commissariale può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita dal dipendente.
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