Cassazione Penale, Sentenza n. 28621/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione tra più sentenze relative a reati, prevalentemente ex art. 73 D.P.R. 309/1990 (più sentenze emesse dal Tribunale di Roma tra il 2015 e il 2017). Il Tribunale dell'esecuzione ha rigettato l'istanza. La difesa ha dedotto: (1) violazione di legge perché la stessa istanza era già stata precedentemente decisa e parzialmente accolta con provvedimento divenuto irrevocabile, per cui la nuova richiesta era mera riproposizione e sarebbe dovuta essere dichiarata inammissibile; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671, sostenendo che i reati, commessi in ristretto arco temporale e pertinenti alla stessa norma, facevano parte di un medesimo disegno criminoso e dunque dovevano essere qualificati nella continuazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la richiesta era una mera riproposizione di identica istanza già decisa e parzialmente accolta, per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiararla inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Per la mancata pronuncia in tal senso l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio. Il secondo motivo (sulla continuazione ex art. 81 c.p.) è stato assorbito. È stata disposta la comunicazione della decisione al Procuratore della Repubblica di Roma.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, codice di procedura penale
La norma impone che il giudice dell'esecuzione dichiari inammissibili le istanze che costituiscono mera riproposizione di identiche richieste già decise; la mancata dichiarazione di inammissibilità comporta annullamento del provvedimento impugnato.
art. 81 codice penale
Norma sulla continuazione e determinazione della pena per più reati della stessa indole; invocata dalla difesa per cumulazione/continuazione ma non esaminata nel merito (motivo assorbito).
art. 671
Citato dalla difesa unitamente all'art. 81 c.p. in relazione alla materia della continuazione/cumulazione; la questione non è stata decisa essendo il motivo assorbito (il testo non specifica la fonte normativa completa).
art. 73, D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice (illeciti in materia di stupefacenti) che caratterizza i reati per i quali il ricorrente chiedeva la continuazione; la decisione riguarda però la procedura di ammissibilità della richiesta e non la qualificazione sostanziale dei reati.
Sez. 3, n. 10224 del 04/02/2010, Colia, Rv. 246346 - 01 (giurisprudenza citata)
Precedente richiamato a supporto del principio secondo cui istanze identiche già decise devono essere dichiarate inammissibili; utilizzato dalla Corte per sostenere l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Se una stessa istanza è già stata decisa con provvedimento divenuto irrevocabile, la sua riproposizione deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p.; il mancato riconoscimento di questa inammissibilità può portare all'annullamento senza rinvio del provvedimento.
- Prima di presentare nuovamente una richiesta già decisa, è fondamentale verificare e documentare lo stato di irrevocabilità del precedente provvedimento e produrne copia al giudice per evitare eccezioni di inammissibilità.
- Le questioni di merito sulla continuazione (art. 81 c.p.) devono essere affrontate solo dopo aver risolto le eccezioni procedurali: un vizio procedurale rilevante può assorbire l'esame del merito.
- In controversie esecutive la tempestività e la completezza della documentazione processuale (provvedimenti precedenti, date di irrevocabilità, decisioni favorevoli parziali) sono essenziali per tutelare efficacemente la posizione del richiedente.
- Quando si impugna un provvedimento del giudice dell'esecuzione, considerare sia la strategia procedurale (es. eccezione di riproposizione) sia gli elementi probatori richiesti per dimostrare un "medesimo disegno criminoso" ai fini della continuazione.
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