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Sentenza

Sentenza n. 1000/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 1108/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 11 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202503548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1108/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta elettronica del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. La sentenza era stata notificata alle amministrazioni il 13 marzo 2025 e, alla data di proposizione del ricorso per ottemperanza, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione giudiziale nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva provveduto all’erogazione. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata in copia conforme alle amministrazioni resistenti. Il Collegio ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, prima dell’attivazione dell’esecuzione giudiziale. In assenza di prova dell’avvenuto adempimento, il TAR ha ordinato all’amministrazione scolastica di erogare, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, 500 euro per ciascuno dei quattro anni scolastici indicati, per complessivi 2.000 euro. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, incaricandolo di provvedere entro i successivi 120 giorni, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio, oltre oneri e spese generali, direttamente ai difensori antistatari del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce il presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione può essere intrapresa solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In sede di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’integrale esecuzione del comando giudiziale; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine prefissato.
  • Quando l’amministrazione permane inerte dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • Le funzioni di commissario ad acta possono essere affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e, quando l’attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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