Cassazione Penale, Ordinanza n. 32820/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità assoluta dell'unico motivo, incapace di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 20/12/2024. Dal testo dell'ordinanza emerge però che l'unico motivo di ricorso era formulato in modo del tutto generico, privo di concretezza e privo di specifico riferimento al caso concreto e ai punti della motivazione impugnata; per tale ragione il ricorso è stato ritenuto non idoneo a censurare la decisione di merito e, in sostanza, meramente astratto e astrattamente spendibile in qualunque impugnazione.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Richiamato implicitamente per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si presenti con motivi del tutto generici, privi di concretezza e non riferiti specificamente al caso deciso o ai punti della motivazione impugnata.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; un censurarsi astratto e stereotipato, spendibile in qualunque giudizio, non è idoneo a devolvere alla Corte un effettivo controllo di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei termini previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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