Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35027/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia origina da una domanda risarcitoria per danni da infiltrazioni provenienti dalla terrazza di copertura/lastrico solare. In primo grado il tribunale aveva condannato in solido il condominio e la società proprietaria della terrazza al risarcimento del danno in favore dell'occupante dell'appartamento sottostante. La corte d'appello ha poi ripartito il danno in misura di un terzo a carico della società e per due terzi a carico del condominio, applicando l'art. 2051 c.c. e il criterio di riparto dell'art. 1126 c.c. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2051, 1130, 1135, commi 1 e 4, e 1126 c.c., sostenendo che la responsabilità per le infiltrazioni fosse esclusivamente del condominio, sia per il ritardo nella deliberazione/esecuzione dei lavori sia perché le richieste di intervento sarebbero state rivolte solo all'amministratore condominiale; inoltre, anche un eventuale intervento sulla pavimentazione superficiale non avrebbe eliminato le infiltrazioni, dipendenti da parti strutturali sottostanti non in custodia della ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., con concorrente responsabilità del proprietario o usuario esclusivo del lastrico/terrazza e del condominio, quest'ultimo tenuto agli atti conservativi e alle opere di manutenzione straordinaria sulle parti comuni. Ha inoltre affermato che il concorso tra le due responsabilità si ripartisce, salvo prova rigorosa di una specifica imputabilità esclusiva del danno, secondo il criterio legale dell'art. 1126 c.c.; nel caso concreto non era stata fornita prova del caso fortuito, dell'opposizione del condominio ai lavori o di una causa esclusiva idonea a interrompere il nesso causale. La deduzione della ricorrente riguardava, in sostanza, una diversa ricostruzione del fatto storico e delle risultanze istruttorie, non un errore di diritto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; disposto inoltre l'onere del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia si applica ai danni da infiltrazioni provenienti da lastrico solare o terrazza di proprietà o uso esclusivo; si tratta di responsabilità oggettiva, superabile solo con prova del caso fortuito o della forza maggiore.

  • art. 1130 c.c., comma 1, n. 4

    L'amministratore deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni, e la sua omissione può fondare la concorrente responsabilità del condominio.

  • art. 1135 c.c., comma 1, n. 4

    L'assemblea deve deliberare sulle opere di manutenzione straordinaria; la sua inerzia può concorrere causalmente al danno da infiltrazioni.

  • art. 1126 c.c.

    Il criterio di riparto per le spese di riparazione o ricostruzione del lastrico/terrazza vale anche come parametro per la ripartizione del danno: un terzo al proprietario o usuario esclusivo e due terzi al condominio, salvo prova contraria di una specifica imputabilità esclusiva.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Le censure che investono l'erronea ricognizione del fatto storico e delle risultanze istruttorie, anziché l'interpretazione della norma, attengono al vizio motivazionale nei limiti del n. 5.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Costituisce il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nei danni da infiltrazioni provenienti da lastrico solare o terrazza di uso o proprietà esclusiva, il proprietario o usuario esclusivo risponde ex art. 2051 c.c. in quanto custode della superficie che genera il danno.
  • Il condominio può concorrere nella responsabilità quando ometta gli atti conservativi o le opere di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, secondo i doveri dell'amministratore e dell'assemblea.
  • In mancanza di prova rigorosa di una causa esclusiva del danno, la ripartizione della responsabilità segue il criterio dell'art. 1126 c.c., che opera come parametro legale anche per la distribuzione del danno risarcibile.
  • Il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede un fattore causale autonomo, eccezionale, imprevedibile e inevitabile; la mera cattiva esecuzione di lavori appaltati non basta, di per sé, a escludere la custodia.
  • La censura che mira a rivalutare le risultanze istruttorie e la ricostruzione del fatto storico non integra violazione di legge, ma semmai un vizio nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeParti comuni
RamiResponsabilità civileCondominioDiritti reali
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggioreNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.