Cassazione Civile, Ordinanza n. 06141/2024 del 07/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta contro il decreto del GIP del Tribunale di Torino che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 79 TUSG, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla parte istante nel procedimento penale indicato negli atti. Il Tribunale di Torino ha accolto l'opposizione, revocando il diniego e ammettendo l'istante al beneficio. Il Ministero della Giustizia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 d.P.R. n. 115/2002 e 14 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che le controversie sull'opposizione al rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale sarebbero di competenza del Presidente del Tribunale penale e non del giudice civile; in sostanza, contestava la correttezza del riparto interno seguito dal Tribunale di Torino e la decisione di trattare la opposizione davanti alla sezione civile.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che l'opposizione era stata correttamente proposta al Tribunale di Torino e poi assegnata alla terza sezione civile in conformità alla delega interna del Capo dell'Ufficio giudiziario; tale assegnazione attiene all'organizzazione tabellare interna del tribunale e non è censurabile in sede di legittimità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel procedimento penale, l'impugnativa avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rientra nell'ambito delle competenze delle sezioni penali, mentre è diversa l'ipotesi dell'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, riservata al giudice civile ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Ha inoltre richiamato Sez. U. n. 38596/2021 per affermare che la distinzione tra sezioni civili e penali del medesimo tribunale integra una ripartizione interna di affari e non una questione di competenza in senso tecnico. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato. Non sono state liquidate spese per mancanza di difese della parte intimata. La Corte ha anche dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 79 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come base del decreto di inammissibilità dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato.
art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Regola l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto o inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio; la Corte esclude che la questione integri un problema di competenza in senso tecnico tra sezioni del medesimo tribunale.
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
È richiamato quale norma processuale applicabile alla controversia; la Corte ne conferma il rilievo nel qualificare il procedimento come giudizio civile, ma nel caso concreto esclude che ciò comporti una questione di competenza impugnabile.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
È menzionato come ipotesi distinta, relativa all'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, che segue regole diverse ed è devoluta al giudice civile.
art. 111 Cost.
È richiamato in relazione alla giurisprudenza penale che qualifica abnorme e impugnabile il provvedimento di trasmissione al giudice civile dell'opposizione nel processo penale.
art. 42 c.p.c.
La Corte esclude che sia esperibile il regolamento di competenza tra sezioni del medesimo tribunale, trattandosi di articolazioni interne di un unico ufficio.
art. 28 c.p.p.
La Corte esclude l'applicazione, diretta o analogica, delle soluzioni normative previste per il processo penale al riparto interno di affari tra sezioni del tribunale nel processo civile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel sistema dell'opposizione al rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre distinguere tra il giudizio relativo al procedimento penale e quello relativo alla liquidazione dei compensi: il primo resta collegato al processo penale, il secondo segue la disciplina civile specificamente prevista dalla legge.
- La ripartizione del ricorso tra sezione civile e sezione penale dello stesso tribunale, quando dipende dalla delega organizzativa interna del capo dell'ufficio, costituisce una mera articolazione tabellare interna e non una questione di competenza in senso tecnico.
- Nei rapporti interni allo stesso ufficio giudiziario non è esperibile il regolamento di competenza per censurare l'assegnazione del procedimento a una diversa sezione del tribunale.
- L'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato va valutata in base alla natura del procedimento cui l'istanza si riferisce, ma la scelta della sezione interna competente non incide sulla validità della decisione quando il ricorso è comunque incardinato presso il medesimo tribunale competente.
- La distinzione tra provvedimenti abnormi e mere irregolarità organizzative rileva solo quando il trasferimento del procedimento impedisce la prosecuzione nelle forme previste dalla legge; al di fuori di tale ipotesi, la censura non può essere veicolata come questione di competenza.
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