Sentenza del 20/05/2015 n. 10359 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'INVIM 1991, sostenendo vizi derivanti da ventiquattro precedenti giudizi sugli avvisi di accertamento prodromici. La CTR aveva ritenuto nulle le relative sentenze perché alla contribuente non erano stati comunicati gli avvisi di udienza né i dispositivi, rimettendo la causa alla CTP per l'integrazione del contraddittorio. L'Agenzia ha contestato che la CTR potesse esaminare vizi processuali riguardanti sentenze diverse da quella impugnata e ormai passate in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, respingendo il ricorso della contribuente contro la cartella. Ha affermato che il giudice dell'impugnazione non può rilevare, nel giudizio relativo alla cartella, vizi processuali concernenti precedenti sentenze non impugnate nello stesso giudizio e ormai coperte da giudicato. Tali vizi avrebbero dovuto essere fatti valere mediante gli specifici rimedi previsti dall'ordinamento. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia 5.000 euro per le spese del giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 161 c.p.c.
I vizi delle sentenze, inclusi quelli relativi alla costituzione del contraddittorio, devono essere fatti valere attraverso lo specifico mezzo di impugnazione della sentenza interessata; non possono essere dedotti incidentalmente in un diverso giudizio contro la successiva cartella.
Art. 2909 c.c.
Il giudicato rende irretrattabili le decisioni definitive e impedisce di rimettere in discussione, in un successivo processo, questioni già decise con sentenza passata in giudicato.
Art. 327 c.p.c.
Decorso il termine lungo per impugnare, la sentenza diviene normalmente definitiva, salvo la possibilità, ricorrendone i presupposti, di chiedere la rimessione in termini.
Art. 153, comma 2, c.p.c.
Consente la rimessione in termini quando la parte dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile; tale rimedio deve essere richiesto nel procedimento relativo alla sentenza da impugnare.
Art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 546/1992
Consente al giudice tributario d'appello di rimettere la causa al primo giudice nei casi previsti dalla legge, ma non autorizza a rimettere la causa per far valere vizi di precedenti sentenze autonome e non impugnate.
Massime di principio
- In un giudizio contro una cartella di pagamento non possono essere normalmente contestati vizi processuali relativi ai precedenti giudizi sugli atti impositivi, se le relative sentenze sono autonome e passate in giudicato.
- La mancata comunicazione dell'udienza o del dispositivo deve essere fatta valere impugnando tempestivamente la sentenza viziata, oppure mediante lo specifico rimedio processuale applicabile; non può essere recuperata incidentalmente in un successivo giudizio esecutivo o di riscossione.
- Il giudice deve limitarsi all'oggetto del giudizio instaurato e non può trasformarsi nel giudice dell'impugnazione di decisioni diverse da quella sottoposta al suo esame.
- Quando gli atti impositivi sono stati confermati da sentenze definitive, la cartella fondata su tali decisioni non può essere annullata per ragioni che avrebbero dovuto essere dedotte nei precedenti giudizi.
- La rimessione in termini può operare solo se richiesta secondo le regole applicabili e se viene dimostrata una causa non imputabile della decadenza; il semplice richiamo tardivo a irregolarità processuali non è sufficiente.
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