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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13392/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e la mancata confutazione della motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso riguardava il giudizio di responsabilità, ma la Suprema Corte ha rilevato che il motivo era formulato in modo del tutto generico: non veniva indicato alcun specifico errore della motivazione della sentenza impugnata e, soprattutto, non ci si confrontava con le argomentazioni poste a base della decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    È richiamato come norma incriminatrice posta a fondamento della condanna di merito; dalla decisione non emerge alcuna interpretazione specifica della fattispecie sostanziale, poiché la Corte si limita a rilevare l'inammissibilità del ricorso per genericità.

  • Cassa delle ammende

    La Corte dispone la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso che si limita a contestare in modo astratto il giudizio di responsabilità senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per genericità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La Corte di cassazione non esamina nel merito censure che non individuino puntualmente le ragioni di diritto o di fatto poste a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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