Sentenza del 22/12/2021 n. 41282 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRAP relativo al 2007 per il disconoscimento delle deduzioni previste dal D.Lgs. n. 446/1997, art. 11 (riduzione del cuneo fiscale). L'Ufficio riteneva che la società operasse in regime di concessione con tariffe predeterminate dall'Amministrazione (gestione di case di cura accreditate remunerate secondo D.M. 12.9.2006 - DRG) e quindi fosse esclusa dalle deduzioni "per le imprese operanti in concessione e a tariffa" nei settori indicati dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza di merito e decidendo la causa nel merito a favore della società contribuente. Ha affermato che l'esclusione dalla riduzione della base imponibile IRAP è tassativa e limitata ai settori espressamente indicati dal D.Lgs. n. 446/1997 (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta/depurazione acque, raccolta/smaltimento rifiuti) e solo quando ricorra il duplice requisito: (i) attività svolta in forza di una concessione traslativa e (ii) predeterminazione tariffaria che specificamente tenga conto del costo fiscale (IRAP) e sia sensibile alle sue variazioni. Poiché la società ricorrente non rientra nei settori espressamente esclusi, ha diritto alle deduzioni IRAP; spese processuali compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11
La Corte interpreta l'art. 11 come prevedente una esclusione tassativa (non meramente esemplificativa) di talune imprese dal beneficio della riduzione della base imponibile IRAP e richiede il concorso cumulativo dei requisiti indicati: esercizio in regime di concessione traslativa e predeterminazione tariffaria che tenga conto specificamente del costo fiscale IRAP e sia sensibile alle sue variazioni.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) - modifiche all'art. 11 D.Lgs. n. 446/1997
Ha introdotto le deduzioni agevolative; la Corte rileva che il legislatore si è conformato alle indicazioni della Commissione UE e che le esclusioni previste vanno interpretate restrittivamente secondo la finalità di evitare sovracompensazioni.
Decisione Commissione Europea C(2007) 4133 def. del 12 settembre 2007
Decisione vincolante in sede verticale che ha ritenuto compatibile la misura italiana purché l'esclusione riguardi solo i servizi per i quali la tariffa regolamentata compensa i costi fiscali (IRAP compresa). La Corte la usa per motivare una lettura eurounitaria che limita l'esclusione ai soli settori e casi in cui la tariffa sia sensibile all'IRAP.
D.L. 2 luglio 2007, n. 81, conv. con L. 3 agosto 2007, n. 127
Citato per il recepimento della posizione italiana e per l'estensione del beneficio ad altri soggetti (banche, assicurazioni) in conformità agli impegni assunti davanti alla Commissione UE.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente in tema di regime delle strutture sanitarie accreditate; la Corte utilizza il quadro normativo ma decide sul presupposto che la società non rientra tra gli esclusi dall'art. 11 del D.Lgs. 446/1997.
Circolare Agenzia delle Entrate 61/E del 19 novembre 2007 e Risoluzione n. 204/E del 2009
Documenti interpretativi dell'Amministrazione fiscale che adottavano una lettura più estensiva/esemplificativa dell'elenco dei settori esclusi; la Corte li ritiene non coerenti con la valutazione della Commissione UE e li disallinea, affermando la natura tassativa dell'elenco e la necessità che la tariffa compensi specificamente il costo IRAP.
Massime di principio
- L'esclusione dalla riduzione della base imponibile IRAP è tassativa e riguarda solo i settori espressamente indicati dal D.Lgs. n. 446/1997 (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta/depurazione acque e raccolta/smaltimento rifiuti).
- Per le imprese dei settori indicati l'esclusione opera solo se sussiste il duplice requisito: (a) rapporto di tipo concessorio (concessione traslativa) e (b) tariffa predeterminata che tenga specificamente conto del costo fiscale IRAP e sia sensibile alle sue variazioni.
- La semplice predeterminazione del corrispettivo da parte della pubblica amministrazione non è sufficiente a escludere il beneficio: occorre che la predeterminazione tariffaria compensi effettivamente l'onere IRAP (e vari al variare dell'IRAP), altrimenti l'esclusione sarebbe ingiustificatamente selettiva.
- In caso di dubbi è determinante valutare il contenuto sostanziale dell'atto amministrativo (se comporta una concessione traslativa e una tariffazione che incorpora il costo fiscale) più che il mero nomen iuris; tuttavia, se il soggetto non rientra nei settori tassativamente esclusi, ha diritto al beneficio.
- La Decisione della Commissione UE vincola il giudice nazionale in materia di aiuti di Stato: occorre verificare se l'Autorità regolatrice abbia previsto nella determinazione tariffaria il recupero del costo fiscale (IRAP); solo in tali casi sussiste il rischio di sovracompensazione e giustificazione dell'esclusione.
- Prassi operativa consigliata per situazioni analoghe: documentare la natura del rapporto con la P.A. (concessione vs autorizzazione), acquisire la formula tariffaria e dimostrare se e come l'IRAP sia stato considerato e se la tariffa è sensibile alle sue variazioni; se non sussistono questi requisiti, l'impresa può legittimamente chiedere le deduzioni IRAP.
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