Cassazione Penale, Sentenza n. 28507/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna (omicidio di Vittorio Marchio, condanna a 30 anni). Il ricorrente deduceva che la Corte distrettuale, violando i limiti dell'esame di ammissibilità, aveva svolto una valutazione approfondita delle nuove prove (dichiarazioni di Francesco Amodio e Oreste De Napoli) invece di limitarne l'istruttoria preventiva: tali dichiarazioni avrebbero consentito una ricostruzione alternativa, mettendo in discussione il concorso morale del Marsico (Amodio sarebbe stato disinteressato all'esecuzione dell'incarico; l'omicidio sarebbe riconducibile ad altra articolazione della 'ndrangheta e gli esecutori sarebbero soggetti appartenenti a diversa cosca, fattispecie già indicata anche dal collaboratore Francesco Bevilacqua). Si eccepiva che la valutazione della Corte d'appello avrebbe dovuto rimandare queste questioni alla fase rescindente dove le nuove dichiarazioni vanno vagliate nel loro complesso e non atomisticamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente effettuato la valutazione preventiva di ammissibilità richiesta nei casi di prove nuove: tale valutazione deve essere sommaria ma non superficiale e consiste in una comparazione tra le prove nuove e il compendio probatorio già acquisito, alla ricerca di segni palesi di non persuasività o incongruenza 'ictu oculi'. Nel caso specifico la Corte distrettuale ha constatato che le nuove dichiarazioni non intaccano la struttura probatoria centrale della condanna, basata sulle dichiarazioni del Colosso (incarico affidato dal Marsico per pedinare la vittima) riscontrate dall'Amodio e altri elementi fattuali (presenza del Marsico e del Marincolo in aula). La Suprema Corte ha confermato che non sussisteva una manifesta fondatezza delle nuove allegazioni in grado di far ammettere la revisione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai motivi dedotti in cassazione: il ricorrente ha invocato, nei termini di tali lett. c) ed e), la violazione di criteri di valutazione applicati dalla Corte di merito nell'esame della domanda di revisione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata per i limiti formali dell'enunciazione del motivo di ricorso; ha limitato la riproduzione puntuale dei motivi nella impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Predisposizione normativa usata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020 (dep. 2021) e altre pronunce citate
Richiama il principio secondo cui l'esame di ammissibilità di una richiesta di revisione fondata su prove nuove richiede una delibazione sommaria ma non superficiale delle prove, con comparazione tra prova nuova e compendio processuale già acquisito, verificando la presenza di evidenti segni di inconferenza 'ictu oculi'.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 812 del 20/04/2016 (dep. 2017)
Pronuncia che ha reso irrevocabile la condanna del Marsico e che individua nel dichiarato conferimento dell'incarico (dalle dichiarazioni del Colosso e relative riscontri) il nucleo probatorio fondamentale a carico dell'imputato; la Corte ha richiamato quel precedente come elemento che rendeva non decisivi gli elementi nuovi proposti.
Massime di principio
- La richiesta di revisione fondata su "prove nuove" impone al giudice una valutazione preliminare sommaria ma adeguata: non è consentito un giudizio pieno di merito in questa fase, ma neppure un esame meramente formale o superficiale.
- Il criterio chiave è la comparazione tra le prove nuove e il compendio probatorio già acquisito; la domanda può essere respinta se le nuove prove risultano, "ictu oculi", inconferenti, non persuasive o incompatibili con gli elementi decisivi emersi nel processo originale.
- Per rendere ammissibile la revisione le prove nuove devono essere potenzialmente decisive rispetto al nucleo centrale della condanna: devono intaccare la struttura probatoria essenziale e non limitarsi ad offrire alternative frammentarie o non corroborate.
- La presenza di precedenti dichiarazioni, riscontri o decisioni irrevocabili che hanno già fondato la condanna (es. dichiarazioni di riscontro tra più testi, elementi di contesto) riduce la probabilità che semplici nuove dichiarazioni testimoniali determinino l'ammissibilità della revisione, a meno che siano fortemente corroborate o chiarificatrici.
- Il rigetto dell'istanza di revisione comporta normalmente la condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; pertanto, prima di proporre istanze di revisione è opportuno valutare la qualità e la forza probatoria reale delle nuove allegazioni.
- Se si contesta una valutazione di ammissibilità, il ricorrente deve mostrare come le prove nuove siano immediatamente idonee a invertire il giudizio di colpevolezza, non solo a prospettare una diversa interpretazione plausibile.
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