Sentenza n. 1092/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sez. Lavoro, n. 540/2024, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sez. Lavoro, n. 540/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente e il Ministero era stato condannato ad assegnare la Carta, o strumenti equivalenti, accreditando complessivamente euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 29 maggio 2024 con le indicazioni richieste dall’amministrazione ed era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni. Nonostante il passaggio in giudicato e la rituale notificazione, il Ministero non aveva eseguito la pronuncia e non si era costituito nel giudizio di ottemperanza. Il ricorrente aveva inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha posto compensi e spese dell’eventuale attività commissariale a carico dell’amministrazione inadempiente, ritenendo applicabile per analogia alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge Pinto la disciplina sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché manifestamente iniqua in rapporto alla funzione della Carta elettronica del docente, qualificata come contributo per l’aggiornamento e la formazione e non come corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; il TAR ne ha ravvisato i presupposti nell’inadempimento ministeriale protrattosi oltre il termine di moratoria.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la possibilità di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata perché, nel caso concreto, è stata ritenuta manifestamente iniqua in considerazione della natura non corrispettiva, ma contributiva, della Carta elettronica del docente.
art. 1 l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disciplina secondo cui i compensi e le spese del commissario ad acta rientrano nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, prevista per l’ottemperanza ai decreti della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Ha introdotto nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la disposizione richiamata dal TAR in tema di compensi del commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario abbia imposto alla pubblica amministrazione una prestazione determinata e l’amministrazione, nonostante la notificazione della pronuncia e il decorso del termine di moratoria, non abbia provveduto all’esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinando l’intervento sostitutivo all’inutile decorso del termine assegnato e alla successiva istanza della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, alla luce della natura e della funzione della prestazione oggetto del giudicato, la sua imposizione risulti manifestamente iniqua; in particolare, può essere esclusa per un beneficio destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente, avente natura contributiva e non corrispettiva.
- La disciplina che esclude compensi aggiuntivi per l’attività del commissario ad acta, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata per analogia anche alle attività commissariali dirette a eseguire condanne pecuniarie diverse da quelle cui la disciplina è testualmente riferita.
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