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Sentenza

Sentenza n. 1384/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 627/2025.

Giustizia amministrativa202600208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Motorizzazione Civile di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, adottato dopo un incidente stradale mortale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di un incidente verificatosi sull’Autostrada A10, nel quale l’appellante, alla guida di un autocarro, effettuava una variazione di corsia entrando in collisione con altro veicolo, il cui conducente decedeva, la Motorizzazione Civile disponeva la revisione della patente ai sensi dell’art. 128, comma 1, del Codice della strada. Il ricorso proposto al TAR Liguria deduceva la violazione dell’art. 128 del Codice della strada e l’eccesso di potere. L’appello contro la sentenza di rigetto del TAR è stato affidato a tre motivi: error in procedendo e travisamento di un fatto decisivo, per la mancata considerazione della mancata impugnazione del verbale di accertamento della dinamica del sinistro; error in iudicando, violazione dell’art. 128 del Codice della strada, difetto di istruttoria e motivazione apparente, in relazione ai presupposti e alla funzione preventiva del provvedimento; errata irrilevanza attribuita all’eventuale concorso di colpa del conducente deceduto e mancata considerazione della pendenza di procedimenti civile e penale, anche in sede di cassazione, in violazione del principio di leale collaborazione tra giurisdizioni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i motivi e ha rigettato l’appello, confermando la sentenza del TAR Liguria e, quindi, la legittimità del provvedimento di revisione della patente. L’art. 128 del Codice della strada consente di disporre la revisione quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica alla guida. La revisione non ha natura sanzionatoria, ma costituisce una misura amministrativa cautelare e preventiva, diretta a garantire la sicurezza della circolazione e a verificare l’idoneità necessaria anche per conservare il titolo di guida. Trattandosi di potere ampiamente discrezionale, il provvedimento è sindacabile solo in presenza di un esercizio distorto, irrazionale o irragionevole. Nel caso concreto, la dinamica descritta nell’atto — variazione di corsia da sinistra a destra con collisione con un veicolo già in transito e morte del conducente — era sufficiente a far sorgere dubbi sull’idoneità alla guida. Non era necessario accertare l’eventuale contestazione del verbale di sinistro, né attendere la definizione dei giudizi civile e penale o verificare l’eventuale concorso di colpa del danneggiato, poiché la revisione trovava fondamento nel fatto storico, pacifico e incontestato, dell’incidente mortale. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 128, comma 1, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.

    La norma attribuisce un potere preventivo e ampiamente discrezionale, esercitabile quando emergano dubbi sulla permanenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla guida; la revisione non è una sanzione amministrativa, ma una misura cautelare volta a garantire la sicurezza della circolazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria risultano completi e le parti sono sentite.

  • artt. 38 e 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, dopo l’accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.

Massime di principio

  • Il provvedimento di revisione della patente previsto dall’art. 128 del Codice della strada è una misura amministrativa cautelare e preventiva, non sanzionatoria, finalizzata a verificare la permanenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla guida e a garantire la sicurezza della circolazione.
  • La revisione della patente può essere disposta anche sulla base di un incidente stradale dalla dinamica particolarmente significativa e dall’esito mortale, quando tali elementi siano idonei a far sorgere dubbi sull’idoneità alla guida.
  • Il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di revisione della patente, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, è limitato alla verifica di un esercizio distorto, irrazionale o irragionevole del potere.
  • Ai fini della revisione della patente non è necessario attendere la definizione dei procedimenti civili o penali relativi all’incidente, né accertare l’eventuale concorso di colpa del danneggiato, quando il fatto storico dell’incidente mortale sia pacifico e sufficiente a giustificare la misura preventiva.
  • La contestazione o mancata contestazione del verbale di accertamento della dinamica del sinistro non è decisiva per la legittimità della revisione della patente, considerata la finalità cautelare del provvedimento.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guida
RamiTrasporti e circolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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