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Sentenza

Sentenza n. 5204/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione Lavoro, n. 952 del 9 maggio 2024;

Giustizia amministrativa202505331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione Lavoro, n. 952 del 9 maggio 2024, relativa all'erogazione della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 952 del 9 maggio 2024, notificata il 15 maggio 2024, che aveva accertato il loro diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e aveva condannato il Ministero all'erogazione, per ciascuna annualità, di un buono elettronico del valore nominale di 500 euro, oltre interessi o rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite. Dedotta la mancata esecuzione spontanea, i ricorrenti hanno chiesto l'ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora per il ritardo e la rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, in caso di ulteriore inerzia e previa comunicazione della parte ricorrente, entro i successivi sessanta giorni. L'eventuale compenso commissariale, determinato in 800 euro comprensivi di ogni onere e spesa, è stato posto a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendola in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta a ciascun ricorrente, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    articolo 114, comma 4, lettera e)

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015

    È la disciplina sostanziale posta a fondamento del diritto dei docenti alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, riconosciuto dalla sentenza da eseguire.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato nel titolo esecutivo per la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito fino all'attribuzione concreta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento dell'obbligazione della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione puntuale e integrale al dispositivo del titolo entro un termine assegnato, individuando, ove necessario, un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con decorrenza dell'intervento commissariale dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa comunicazione della perdurante inottemperanza da parte dell'interessato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Le spese della funzione commissariale, quando concretamente dovute, possono essere poste a carico dell'amministrazione inottemperante e liquidate dal giudice dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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