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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17464/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di un credito IRES maturato in relazione alla gestione fiscale di una società che era stata dichiarata fallita e poi tornata in bonis. Dopo la chiusura della procedura concorsuale, il legale rappresentante della società tornata in bonis presentava una dichiarazione integrativa a favore sul periodo fallimentare, evidenziando un credito IRES da utilizzare in compensazione; tale credito veniva poi ceduto a una società poi incorporata dalla ricorrente, che ne chiedeva il rimborso all’Agenzia delle Entrate. Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente impugnava il diniego; la CTP respingeva, la CTR confermava in parte il rigetto ritenendo, da un lato, ammissibile la dichiarazione integrativa presentata dalla società tornata in bonis e, dall’altro, legittima l’eccezione di compensazione dell’Ufficio, sul presupposto che i carichi tributari opposti in compensazione fossero crediti sorti in epoca successiva all’apertura del fallimento e che l’estratto di ruolo fosse sufficiente a provarne esistenza e natura. Con il ricorso principale la società denunciava violazione delle norme sull’onere della prova e sulla compensazione fallimentare, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente addossato al contribuente la prova negativa dell’esistenza e della natura procedurale dei crediti dell’Erario e che non avesse correttamente valutato la prova della pretesa compensazione; con il secondo motivo censurava un vizio motivazionale e la mancata considerazione del fatto che, per il periodo fallimentare, l’Ufficio non avrebbe formato alcun debito d’imposta iscrivibile a ruolo; con il terzo motivo contestava la regola probatoria applicata dalla CTR, deducendo che non potesse bastare l’estratto di ruolo e che occorresse la prova della notifica delle cartelle poste in compensazione. L’Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando che la CTR avesse ritenuto legittimato il rappresentante della società tornata in bonis a presentare la dichiarazione rettificativa relativa al c.d. maxi periodo fallimentare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui contestava l’accertamento di fatto della CTR circa la maturazione infra procedura dei debiti tributari opposti in compensazione, accertamento non più sindacabile in cassazione; nel merito, ha comunque richiamato il principio secondo cui, quando il credito fiscale è sorto dopo l’apertura della procedura concorsuale, l’Amministrazione può opporlo in compensazione, mentre non può opporre crediti anteriori alla procedura. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sia perché diretto contro una motivazione ritenuta comunque esistente e intelligibile, sia perché volto a sollecitare un riesame del merito. Ha respinto il terzo motivo, affermando che, ai fini della verifica del credito tributario in sede concorsuale e, per estensione, nella lite di rimborso, è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo, senza necessità della prova della notificazione delle cartelle; spetta poi al contribuente dimostrare fatti estintivi o modificativi della pretesa. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato dichiarato assorbito in conseguenza del rigetto del ricorso principale. La società ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova, in presenza dell’estratto di ruolo prodotto dall’Amministrazione, si sposta sul contribuente, che deve provare fatti estintivi o modificativi della pretesa.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sull’apprezzamento delle prove non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito in cassazione.

  • art. 5-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma evocata nel motivo principale, ma non centrale nella ratio decidendi espressa.

  • art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma evocata nel motivo principale, ma non decisiva nella motivazione finale.

  • art. 1241 c.c.

    La compensazione non è ammessa, nel contesto concorsuale, per crediti tributari maturati in epoca preprocedurale se contrapposti a crediti del fallimento, secondo i principi richiamati dalla Corte.

  • art. 56 l. fall.

    Il principio di compensazione concorsuale consente l’opposizione solo di crediti che rispettino i presupposti di legge; i crediti tributari maturati ante procedura non possono essere opposti ai crediti del fallimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura motivazionale è inammissibile se mira a contestare l’insufficienza della motivazione oltre i limiti del vizio oggi configurabile.

  • art. 183 del d.P.R. n. 917 del 1986

    Norma richiamata nel secondo motivo, ma non decisiva nella ratio finale.

  • art. 5 del d.P.R. n. 322 del 1998

    La sua violazione è dedotta nel secondo motivo e nel ricorso incidentale, ma la decisione finale si fonda su altri profili.

  • art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma evocata per contestare la prova del credito erariale, ma la Corte valorizza l’estratto di ruolo come sufficiente.

  • art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973

    La notificazione delle cartelle non è richiesta, ai fini della prova del credito in questa sede, se è prodotto l’estratto di ruolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

    Norma richiamata nella parte finale del provvedimento per il regime delle spese/contributo unificato, ma il testo fornito è troncato.

  • Cass. Sez. 5, n. 13467 del 02/07/2020

    Richiamata per il principio secondo cui, in presenza di credito sorto dopo l’apertura della procedura, l’Amministrazione può opporre in compensazione crediti successivi, non quelli anteriori.

  • Cass. Sez. U, n. 33408 del 11/11/2021

    Richiamata per il principio per cui, ai fini della verifica del credito tributario in sede fallimentare e per estensione nella lite di rimborso, è sufficiente l’estratto di ruolo e non è necessaria la prova della notificazione degli atti.

Massime di principio

  • In materia concorsuale, il credito tributario opposto in compensazione dall’Amministrazione può essere utilizzato solo se rispetta i presupposti di maturazione temporale richiesti dalla disciplina fallimentare; i crediti anteriori all’apertura della procedura non sono opponibili al credito del fallimento secondo lo schema della compensazione.
  • Ai fini della prova della pretesa tributaria in sede di verifica concorsuale, e in via estensiva anche nelle controversie di rimborso, è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo: non è necessario dimostrare la notificazione delle cartelle o degli atti impositivi, restando a carico del contribuente la prova di fatti estintivi o modificativi.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare un nuovo esame del merito o censurare l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti stretti del vizio di legittimità effettivamente dedotto.
  • La censura motivazionale è inammissibile quando la sentenza impugnata presenti una motivazione intellegibile e superiore al minimo costituzionale, non potendosi più lamentare la semplice insufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento del passivoRiscossioneCompensazione
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoGiudicato

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