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Sentenza

Sentenza n. 22/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Potenza n. 595 del 27.3.2025.

Giustizia amministrativa202500359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Potenza che aveva condannato AGEA al pagamento di euro 15.520,93 oltre interessi legali dal 1° luglio 2022 fino al soddisfo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza irrevocabile del Tribunale di Potenza, notificata in forma esecutiva ad AGEA il 3 aprile 2025. La sentenza aveva imposto il pagamento di euro 15.520,93, oltre interessi legali decorrenti dal 1° luglio 2022 fino al soddisfo. AGEA non aveva inizialmente adempiuto; nelle more del giudizio ha liquidato, il 13 novembre 2025, la sola sorte capitale. Il ricorrente ha quindi dedotto il perdurante inadempimento dell'obbligo relativo agli interessi legali e ha chiesto la fissazione di un termine per l'esecuzione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell'inadempimento ancora sussistente. Ha ritenuto che il pagamento della sola sorte capitale non integrasse l'esecuzione della sentenza, poiché il titolo comprendeva anche gli interessi legali maturati dal 1° luglio 2022 fino al soddisfo. L'inerzia dell'amministrazione configura violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Poiché non è stata fornita prova dell'integrale adempimento, il TAR ha dichiarato l'obbligo di AGEA di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza, detraendo quanto già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, ponendo a carico di AGEA il relativo compenso, liquidato in euro 300,00. Le spese di giudizio sono state compensate, fermo il rimborso del contributo unificato da parte dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha verificato il rispetto dei termini e ha adottato le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Disciplina i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza, ritenuti rispettati dal Collegio.

  • art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996

    Prevede il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione prima dell'esecuzione forzata o dell'azione esecutiva; il termine è stato ritenuto infruttuosamente decorso.

  • art. 2 dell'allegato n. 1 al D.M. 30 maggio 2002

    Utilizzato per la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta, determinato in euro 300,00.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza civile, il pagamento della sola sorte capitale non integra l'adempimento quando il titolo giudiziale comprende anche interessi legali maturati fino al soddisfo.
  • Incombe sull'amministrazione debitrice l'onere di provare l'integrale adempimento dell'obbligo pecuniario risultante dal titolo giudiziale azionato in ottemperanza.
  • Il giudice amministrativo può dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di eseguire integralmente una sentenza del giudice ordinario, fissare un termine per l'adempimento e nominare, per l'ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando siano decorsi i termini processuali applicabili e il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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