Sentenza n. 10067/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento 1) della determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia di data 12 dicembre 2022, n. 10, pubblicata il 13 dicembre 2022, recante in oggetto “articolo 9 ter, d.l. 78/2015, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 125/2015 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter, d.l. 78/2015, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 125/2015 e s.m.i., dal d.m. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella G.U. 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, con relativi allegati; 2) del decreto di data 6 luglio 2022 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente a oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 3) del decreto di data 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, avente a oggetto “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 4) delle intese sancite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché dell’accordo di data 7 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero della Salute, per l’attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015, per l’individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 5) della circolare del Ministero della Salute di data 29 luglio 2019, prot. n. 22413, recante indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, d.l. 78/2015, come modificato dall’art 1 della l. 145/2018; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o correlato a quelli sopra indicati, ancorché allo stato non noti, nella parte in cui arrechi pregiudizio alle ragioni della ricorrente in relazione all’oggetto di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di riparto degli oneri di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente ai decreti ministeriali, alle intese, all'accordo e alla circolare presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato i provvedimenti regionali e statali relativi al payback sui dispositivi medici, deducendo sette motivi di ricorso, riferiti sia a vizi propri degli atti sia all'illegittimità della normativa primaria disciplinante il meccanismo di ripiano. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere aderito al meccanismo transattivo previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, versando il 25% degli importi originariamente addebitati e chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che il pagamento del 25% previsto dal nuovo meccanismo legale estingua l'obbligazione dell'impresa per le annualità 2015-2018 e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale relativa a tali obblighi, facendo venir meno l'interesse alla decisione sui provvedimenti impugnati. Il Collegio non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei termini specificamente previsti dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, poiché mancava il deposito da parte della Regione Puglia della documentazione richiesta dalla norma. Ha comunque escluso la possibilità di esaminare il merito, rilevando che il beneficio conseguito con il pagamento ridotto — estinzione dell'obbligazione — è diverso da quello originariamente perseguito, consistente nell'eliminazione degli atti impugnati senza pagamento. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per le annualità 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli obblighi di pagamento; l'accertamento regionale del versamento determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi ai provvedimenti regionali.
art. 7, comma 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
È richiamato dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ma la decisione si fonda sulla sopravvenuta carenza di interesse per l'assenza della documentazione regionale prevista dal comma 1.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Individua gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici cui si riferisce il meccanismo di definizione previsto dal d.l. n. 95/2025.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Riguarda i provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei giudizi per i quali la normativa sopravvenuta prevede la cessazione della materia del contendere dopo l'accertamento del versamento ridotto.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È richiamato dalla disciplina sopravvenuta tra le disposizioni che prevedono gli obblighi a carico delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione sostanziale controversa mediante il pagamento di una quota ridotta e tale pagamento è stato integralmente effettuato, viene meno l'interesse alla decisione di merito sull'impugnazione degli atti che fondavano l'obbligazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando non ricorrono le condizioni formali previste dalla legge per la cessazione della materia del contendere, purché il giudice accerti in concreto che il ricorrente non possa più conseguire, attraverso la decisione giudiziale, l'utilità originariamente perseguita.
- La cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse sono istituti distinti: la prima richiede il verificarsi delle condizioni specificamente previste dalla disciplina applicabile, mentre la seconda deriva dal venir meno dell'utilità concreta e attuale della pronuncia giudiziale.
- Il conseguimento di un'utilità sostanziale diversa da quella originariamente richiesta — come l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto anziché l'eliminazione degli atti senza pagamento — può determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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