Cassazione Civile, Ordinanza n. 09224/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato intimato a una società il pagamento di euro 50.000 in favore della controparte. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ha accolto la domanda riconvenzionale della creditrice dichiarando risolto per inadempimento un contratto di affitto di azienda, ha ordinato il rilascio dei locali, ha disposto la cessazione dell'uso del nome "Ronchi", del derivato "Enoteca Ronchi" e del logo "ER", e ha condannato l'opponente alle spese. La Corte d'appello ha rigettato l'appello principale e dichiarato improcedibile quello incidentale. In Cassazione la società ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado e vizio della decisione d'appello per avere il Tribunale deciso in composizione monocratica una causa che, secondo la ricorrente, doveva essere trattata dalla sezione specializzata in materia di impresa e in composizione collegiale, essendo in gioco un conflitto su marchio/segni distintivi; 2) violazione della disciplina del codice della proprietà industriale e dell'art. 28 l.m. per avere la Corte territoriale negato la titolarità del marchio anteriore e la convalidazione, nonostante la registrazione del marchio e l'autonomia del segno rispetto all'azienda; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per la pronuncia di risoluzione; 4) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2697 c.c. in ordine all'inesistenza del credito azionato; 5) violazione degli artt. 645 e 447-bis c.p.c. e norme correlate sulla qualificazione del contratto e sulla nullità della clausola di durata. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: ha affermato che, poiché dalle domande e difese emergeva una controversia rientrante tra quelle attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa e una rilevante connessione con le altre domande, la questione non riguardava solo l'assetto interno degli uffici ma la corretta composizione del giudice; ha quindi rilevato che l'inosservanza della regola sulla composizione collegiale costituisce autonoma nullità della decisione ai sensi degli artt. 50-bis, 50-quater e 161 c.p.c., e che la Corte d'appello, investita del gravame, avrebbe dovuto decidere come giudice di primo grado sull'intera causa, senza limitarsi a verificare la specificità dell'appello ex art. 342 c.p.c. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto e il quinto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione e quale sezione specializzata in materia di impresa, perché decida come giudice di primo grado sull'intera controversia e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168
La controversia, per il suo oggetto e per la connessione con le altre domande, rientra tra quelle attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa.
artt. 50-bis, 50-ter e 50-quater c.p.c.
L'inosservanza della regola sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale, quando dovuta, integra una nullità autonoma della decisione; l'art. 50-quater esclude che si tratti di mera questione di costituzione del giudice.
art. 161, comma 1, c.p.c.
Alla nullità derivante dall'inosservanza della composizione del giudice si applica il regime dell'art. 161, comma 1, c.p.c.
art. 342 c.p.c.
La Corte d'appello non poteva pretendere, in presenza della nullità della sentenza di primo grado, una critica dell'appello costruita sui limiti propri del giudizio di secondo grado come se il primo giudice avesse deciso validamente.
art. 8 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia del marchio e della disciplina della circolazione del segno distintivo.
art. 20 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Richiamato dalla ricorrente in tema di tutela e facoltà del titolare del marchio.
art. 23 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Evocato per sostenere la libera trasferibilità del marchio rispetto all'azienda.
art. 28 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Invocato dalla ricorrente per sostenere la convalidazione automatica del marchio non contestato per cinque anni.
art. 2573 c.c.
Richiamato per affermare l'autonomia del marchio e la sua trasferibilità.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, poi assorbito, per asserita pronuncia oltre i limiti della domanda.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel quarto motivo, poi assorbito, in tema di riparto dell'onere della prova.
artt. 645, 447-bis, 420 e 427 c.p.c.
Richiamati nel quinto motivo, poi assorbito, con riferimento al rito e alla qualificazione della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso, per effetto dell'accoglimento del ricorso, la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una controversia presenta, accanto a domande contrattuali, anche una domanda che rientra tra quelle attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa, il giudice deve verificare la corretta composizione del tribunale in base alla natura complessiva della lite e alla connessione tra le domande, non potendo degradare la questione a mero assetto interno degli uffici.
- L'inosservanza della regola sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale, nei casi in cui essa sia imposta, determina una nullità autonoma della sentenza, soggetta al regime dell'art. 161, comma 1, c.p.c.; non si tratta di una semplice irregolarità sanabile per effetto del solo svolgimento del giudizio.
- Se la sentenza di primo grado è nulla per errata composizione del giudice, il giudice dell'impugnazione che sia anche giudice del merito deve decidere come giudice di primo grado sull'intera controversia, senza applicare i limiti di devoluzione propri dell'appello in modo da consolidare la nullità della decisione precedente.
- In presenza di nullità della decisione di primo grado per difetto della corretta composizione del giudice, non è corretto dichiarare carente di specificità l'appello sulla base di pretese insufficienze argomentative che presuppongono la validità della sentenza impugnata.
- La qualificazione di un segno distintivo come marchio e la verifica della sua circolazione o opponibilità restano questioni di merito, ma non possono essere usate per escludere preliminarmente la corretta individuazione del giudice competente a decidere nella composizione prescritta dalla legge.
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