Regolamento (UE) 2019/906
Regolamento delegato (UE) 2019/906 della Commissione, del 13 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/2035 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apporta rettifiche tecniche al regime già stabilito per il piano dei rigetti nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021. Le modifiche riguardano soprattutto la precisazione di alcuni attrezzi da pesca, l'adeguamento di talune esenzioni e la correzione dei criteri di calcolo delle esenzioni de minimis relative a merlano e merluzzo bianco. La Commissione dispone inoltre l'applicazione retroattiva dal 1o gennaio 2019, in coerenza con l'entrata in vigore del piano originario.
Modifica tecnica del regolamento delegato (UE) 2018/2035 sulle modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca demersale nel Mare del Nord disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2018/2035, con effetti sulle navi dell'Unione che operano nelle divisioni CIEM 3a, 4a, 4b e 4c e che utilizzano le categorie di attrezzi indicate (reti a strascico, sciabiche e, in un caso, reti da traino gemelle). Incide in particolare su specifiche esenzioni dall'obbligo di sbarco e sulle percentuali di esenzione de minimis per catture di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. Si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2019 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2018/2035 sull'obbligo di sbarco nel Mare del Nord
Il regolamento interviene sul piano dei rigetti applicabile ad alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021, già disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2018/2035. La finalità è correggere e precisare aspetti tecnici emersi in successive raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati, senza alterare l'impianto generale dell'obbligo di sbarco previsto dalla politica comune della pesca.
Contesto normativo
Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1380/2013, che mira alla progressiva eliminazione dei rigetti tramite l'obbligo di sbarco delle catture soggette a limiti di cattura. Richiama inoltre il regolamento (UE) 2018/973, che istituisce il piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e attribuisce alla Commissione il potere di precisare i dettagli applicativi dell'obbligo di sbarco sulla base di raccomandazioni comuni formulate dagli Stati membri interessati.
Raccomandazioni comuni e base scientifica
La Commissione evidenzia che Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito hanno presentato raccomandazioni comuni, modificate e successivamente integrate nel corso del 2018. Le nuove rettifiche sono descritte come modifiche tecniche, coerenti con il parere scientifico già acquisito e con il vaglio del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). In particolare, la Commissione precisa che l'inclusione delle reti OTT e la correzione delle esenzioni de minimis non modificano il quadro scientifico di riferimento.
Modifiche alle definizioni di attrezzi e alle esenzioni tecniche
Il regolamento sostituisce la formulazione di alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/2035 per includere o chiarire gli attrezzi da pesca interessati. All'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), vengono richiamate le catture effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, TBN). All'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), l'esenzione riguarda le catture di passera di mare effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) con maglia almeno pari a 120 mm durante la pesca di pesci piatti o tondi nei mesi invernali, dal 1o novembre al 30 aprile.
Esenzioni per scampo e gamberello boreale
L'articolo 9 viene modificato anche con riferimento alla pesca dello scampo e del gamberello boreale nella divisione CIEM 3a. Per lo scampo, l'esenzione riguarda navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN) con maglie almeno pari a 70 mm e griglia di selezione delle specie con distanza massima tra le sbarre di 35 mm. Per il gamberello boreale, la disciplina concerne navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT) con maglie almeno pari a 35 mm, dotate di griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci.
Correzione delle esenzioni de minimis per merlano e merluzzo bianco
La parte più sostanziale delle rettifiche riguarda le esenzioni de minimis per merlano e merluzzo bianco sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione. Nella divisione CIEM 4c, per la pesca demersale multispecifica effettuata con reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) di maglia 70-99 mm (TR2), è consentito un quantitativo combinato fino al 6% nel 2019 e al 5% nel 2020 e 2021 del totale annuo delle catture di merlano e merluzzo bianco; il merluzzo bianco rigettabile non può superare il 2% del totale annuo. Nelle divisioni CIEM 4a e 4b, la medesima logica si applica per il 2019 con limite massimo del 6% e con il tetto del 2% per il merluzzo bianco.
Ulteriori precisazioni per la divisione CIEM 3a
All'articolo 9, lettera g), la formulazione viene aggiornata per ricomprendere le attività di pesca nella divisione CIEM 3a effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) di maglia 90-119 mm munite di pannello Seltra, nonché con reti a strascico di maglia pari o superiore a 120 mm. La modifica chiarisce quindi l'ambito degli attrezzi e delle condizioni tecniche che consentono l'applicazione delle misure previste.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2019. La Commissione motiva l'immediata efficacia e la retroattività con l'impatto diretto sulle campagne di pesca e sulle relative attività economiche delle navi dell'Unione.
Disposizioni principali
Modifica delle categorie di attrezzi e delle esenzioni tecniche
All'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/2035, la formulazione è sostituita per riferirsi alle catture effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, TBN). All'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), l'esenzione è precisata per le catture di passera di mare con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) con maglie di almeno 120 mm durante la pesca di pesci piatti o tondi nei mesi invernali, dal 1o novembre al 30 aprile.
Rettifiche alle esenzioni per scampo e gamberello boreale
All'articolo 9, lettere c) e d), vengono aggiornate le formulazioni relative alla pesca dello scampo nella divisione CIEM 3a e alla pesca del gamberello boreale nella stessa divisione, chiarendo gli attrezzi interessati, le dimensioni minime di maglia e le caratteristiche della griglia di selezione delle specie e del varco di uscita dei pesci.
Correzione delle esenzioni de minimis per merlano e merluzzo bianco
All'articolo 9, lettera e), per la pesca demersale multispecifica nella divisione CIEM 4c con reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) di maglia 70-99 mm (TR2), è previsto un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco sotto taglia fino al 6% nel 2019 e al 5% nel 2020 e 2021, calcolato sul totale annuo delle catture di merlano e merluzzo bianco; il merluzzo bianco rigettabile non può superare il 2% del totale annuo. All'articolo 9, lettera f), per le divisioni CIEM 4a e 4b, la stessa struttura è corretta per il 2019 con massimo del 6% e limite del 2% per il merluzzo bianco.
Aggiornamento delle disposizioni per l'uso di determinati attrezzi nella divisione CIEM 3a
All'articolo 9, lettera g), la frase introduttiva è sostituita per includere le attività di pesca nella divisione CIEM 3a con reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) di maglia 90-119 mm munite di pannello Seltra, oppure reti a strascico di maglia pari o superiore a 120 mm.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2019. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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