Sentenza n. 8163/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari: - del provvedimento della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, prot. n. -OMISSIS-, recante il giudizio di inidoneità del ricorrente con riguardo al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di “4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri (pubblicato nella G.U.R.I. 4ª S.S. – N. 55, del 12 Luglio 2022”; - del giudizio diagnostico del 16 dicembre 2022, reso in sede di visita psichiatrica nei confronti del ricorrente; - “ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem”, del decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, insieme ai relativi allegati, recante la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”, nella parte in cui attribuisce un coefficiente PS 2 agli “Elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative (es. “in atto: note di ...; elementi di ...”)”; - “ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem”, dell’articolo 10, comma 1, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “L’idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri”; - “ove e per quanto occorra”, dell’articolo 10, comma 8, del bando di concorso; - “ove occorra e per quanto di ragione”, della graduatoria degli idonei vincitori pubblicata nelle more della presentazione del presente ricorso; - di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale; e per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e, per l’effetto, del diritto del ricorrente ad essere ammesso alle prove successive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica, comprensivo del giudizio diagnostico psichiatrico, adottato nell’ambito del concorso per il reclutamento di allievi carabinieri
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di inidoneità psico-fisica reso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici dell’Arma dei Carabinieri, nonché il giudizio diagnostico formulato in sede di visita psichiatrica. Aveva inoltre censurato, ove interpretati in senso sfavorevole, il decreto ministeriale 4 giugno 2014 e le relative direttive tecniche sul profilo sanitario, nonché le disposizioni del bando relative alle modalità di accertamento dell’idoneità psico-fisica. Chiedeva l’annullamento degli atti, l’accertamento della propria idoneità psico-fisica e l’ammissione alle prove successive del concorso. Nel corso del giudizio, tuttavia, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché nelle more è stato arruolato presso il Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che l’arruolamento intervenuto nelle more ha fatto venire meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia sugli atti di esclusione e alla conseguente ammissione alle successive prove concorsuali. La sentenza non esamina quindi nel merito le censure relative al giudizio psico-fisico, alla valutazione psichiatrica, alle direttive tecniche e alle disposizioni del bando. Le spese di lite sono state eccezionalmente compensate, considerata la definizione in rito, la richiesta della parte ricorrente e la mancata opposizione dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto d’interesse
Il ricorso è improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria da remoto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati personali sensibili.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. 101/2018, per giustificare l’oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- La sopravvenienza di un fatto che soddisfa integralmente l’utilità perseguita dal ricorrente fa venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione e comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e tale dichiarazione è coerente con una sopravvenienza oggettiva, il giudice può definire il giudizio in rito senza esaminare le censure di merito.
- L’arruolamento conseguito nelle more da un candidato escluso da una procedura concorsuale rende normalmente priva di utilità la pronuncia sull’impugnazione dell’originario giudizio di inidoneità e sulla richiesta di ammissione alle successive prove.
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