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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33083/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Un imprenditore individuale che aveva eseguito lavori edili su incarico di un privato chiedeva ingiunzione di pagamento per due fatture rimaste insolute: una relativa a lavori eseguiti nell'ambito del contratto e una relativa a opere extra contratto. Il committente si opponeva deducendo l'avvenuto pagamento, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sul capitolato prodotto dall'appaltatore, contestando l'esecuzione e la quantificazione dei lavori extra contratto e lamentando vizi e difformità delle opere, con domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento del danno, anche in relazione alle somme spese per eliminare i vizi. In appello l'appaltatore censurava: l'inammissibilità della verificazione della firma sul capitolato prodotto in copia fotostatica; l'apprezzamento delle prove testimoniali e presuntive in punto di individuazione delle opere eseguite; la ritenuta non contestazione dei costi sostenuti dal committente per i rimedi ai vizi; il mancato riconoscimento del corrispettivo per le opere extra contratto. In Cassazione proponeva quattro motivi: vizio motivazionale e violazione delle norme sulla prova documentale e verificazione; errore nella valutazione della prova presuntiva e della testimonianza; errore sulla non contestazione dei costi di eliminazione dei vizi; violazione degli artt. 1657 e 2697 c.c. per mancata determinazione d'ufficio del compenso delle opere extra contratto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo e il terzo motivo, e ha accolto il quarto motivo. Per effetto dell'accoglimento parziale ha cassato la sentenza d'appello limitatamente al profilo relativo alle opere extra contratto e ha rinviato alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che, nell'appalto, quando manca una valida pattuizione o una concreta esecuzione del criterio di determinazione del prezzo, il giudice deve accertare l'entità dei lavori e quantificare il corrispettivo anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, poiché la specificazione del prezzo non è elemento essenziale del contratto.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    ricorso ex art. 633 cod. proc. civ.

    viene richiamato come base del procedimento monitorio iniziale per il decreto ingiuntivo

  • art. 115 c.p.c.

    artt. 115 e 216 cod. proc. civ.

    invocato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova documentale e della non contestazione; la Corte nega il vizio denunciato nei primi tre motivi

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte ritiene la doglianza inammissibile o infondata perché attiene al giudizio di merito

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato in relazione alla verificazione della scrittura privata; la Corte afferma che la verificazione richiede l'originale, non essendo sufficiente la copia fotostatica disconosciuta

  • art. 215 c.p.c.

    art. 215, 2° co., cod. proc. civ.

    il disconoscimento della sottoscrizione su scrittura privata prodotta in copia comporta la necessità di produrre l'originale per la verificazione e priva di efficacia probatoria la copia

  • art. 2719 c.c.

    la copia fotostatica perde efficacia probatoria se disconosciuta, salvo dimostrazione della conformità all'originale

  • art. 210 c.p.c.

    l'esibizione dell'originale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e il mancato esercizio del potere non è censurabile in cassazione

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alla prova presuntiva; la Corte non accoglie la censura perché investe un apprezzamento di fatto del giudice di merito

  • art. 1657 c.c.

    nell'appalto, se il criterio pattizio di determinazione del corrispettivo non è stato eseguito o non è disponibile, il giudice deve determinare il prezzo in base all'accertamento dell'entità dei lavori, anche con ausilio tecnico

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea ripartizione dell'onere probatorio; la Corte accoglie la censura solo quanto alla determinazione del corrispettivo delle opere extra contratto, non essendo il prezzo elemento essenziale dell'accordo

  • art. 348-ter c.p.c.

    art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ.

    opera la preclusione al sindacato di legittimità sulle questioni di fatto quando la decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado, salvo anomalie motivazionali

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

    costituisce il parametro dei motivi di ricorso; la Corte qualifica alcuni motivi come inammissibili o infondati perché mirano a riesaminare il merito

  • art. 360-bis c.p.c.

    art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.

    il primo motivo è dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Cassazione

  • art. 378 c.p.c.

    le memorie di legittimità non possono ampliare il thema decidendum introducendo nuove questioni

  • art. 384 c.p.c.

    art. 384, 1° co., cod. proc. civ.

    la Corte cassa con rinvio enunciando il principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002

    in caso di accoglimento, anche parziale, non sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, quando il corrispettivo non sia stato determinato in modo effettivamente operante secondo il criterio pattuito, il giudice deve accertare l'entità delle opere eseguite e quantificare il prezzo, potendo fare ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio; la determinazione del prezzo non è elemento essenziale del contratto.
  • La verificazione della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica richiede la produzione dell'originale; il disconoscimento della sottoscrizione priva la copia di efficacia probatoria, salvo prova della conformità all'originale.
  • Il provvedimento di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. è discrezionale e il suo mancato esercizio non è di per sé censurabile in cassazione.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e della rilevanza delle prove presuntive è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, è sindacabile solo nei limiti delle anomalie motivazionali o delle specifiche preclusioni processuali.
  • La non contestazione dei fatti rilevanti va apprezzata dal giudice di merito sulla base del contenuto complessivo degli atti difensivi; la censura in cassazione è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoDecreto ingiuntivoImpugnazioniProve
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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