Sentenza n. 2725/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese n. 263/2025, depositata e resa pubblica il 08.07.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 731/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto la carta del docente per le annualità 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, che lo aveva condannato a riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di 500 euro per ciascuna delle annualità 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.000 euro. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato, rilevando che la spettanza delle somme risultava dalla sentenza passata in giudicato e dalla documentazione prodotta, mentre l'amministrazione non aveva allegato alcun adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza gli importi dovuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo l'intervento su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e l'esecuzione entro i successivi 60 giorni, senza compenso per il commissario. È stata respinta la domanda di astreinte: l'intervento del commissario garantisce uno strumento di esecuzione e, considerate le circostanze del ritardo, riconducibili principalmente alla mole eccezionale del contenzioso seriale sulla carta del docente, la penalità sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, alle condizioni previste, disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
ulteriore somma di denaro
La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto tali condizioni sono state ravvisate nella nomina del commissario ad acta e nelle circostanze del ritardo, legato alla mole eccezionale del contenzioso seriale.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza consente di ritenere procedibile l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza presuppone l'esistenza di un giudicato non spontaneamente eseguito; il riferimento è implicito nella disciplina generale dell'ottemperanza applicata alla sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- L'inottemperanza al giudicato può essere dichiarata quando il titolo giudiziale passato in giudicato individua con sufficiente precisione l'obbligazione dell'amministrazione e quest'ultima non deduce né documenta l'avvenuto adempimento.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua o siano presenti altre ragioni ostative, anche in ragione della contestuale nomina del commissario ad acta e delle caratteristiche del ritardo amministrativo.
- L'eccezionale mole di contenzioso seriale relativo a una medesima prestazione pubblica può costituire, unitamente agli altri elementi del caso concreto, una ragione per escludere la penalità di mora, senza impedire l'accertamento dell'inottemperanza e l'adozione delle misure esecutive.
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