Cassazione Civile, Ordinanza n. 00192/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo la condanna al pagamento di una somma corrispondente alla giusta retribuzione non percepita durante la frequenza delle scuole di specializzazione medica svolte tra il 1980 e il 1985, invocando il tardivo e incompleto recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive CEE in materia di formazione dei medici specialisti. La Corte d'appello aveva respinto la domanda dichiarando la prescrizione del diritto. In cassazione i medici hanno denunciato violazione di norme interne ed eurounitarie e convenzionali, sostenendo che il termine prescrizionale non potesse decorrere da un momento anteriore alla concreta percepibilità del danno, dato il perdurante quadro di incertezza normativa e giurisprudenziale sulla natura del diritto, sul soggetto passivamente legittimato e sulla giurisdizione; hanno anche chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sul punto dell'effettività della tutela.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. Ha ribadito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sulla specializzazione medica si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, che ha reso definitivamente percepibile l'inadempimento statale e ha onerato i potenziali aventi diritto di agire. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale, osservando che non vi erano reali dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e che le incertezze giurisprudenziali non impediscono l'esercizio del diritto ai fini dell'art. 2935 c.c., trattandosi di ostacoli di fatto e non giuridici. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di difese dell'amministrazione; disposto anche l'onere dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
è stato ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché la questione era già risolta in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; le incertezze giurisprudenziali sulla qualificazione dell'azione o sul giudice competente non impediscono la decorrenza, se non vi è un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità giustifica, se dovuto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 5 Trattato CE
richiamato dai ricorrenti come parametro eurounitario asseritamente violato.
art. 189 Trattato CE
richiamato dai ricorrenti come parametro eurounitario asseritamente violato.
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale asseritamente violato.
art. 19, comma 1, TUE
richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di tutela giurisdizionale effettiva.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto a un ricorso effettivo.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato dai ricorrenti come parametro convenzionale.
artt. 1, 10, 11, 12 disp. prel. c.c.
richiamati dai ricorrenti nel tentativo di fondare l'interpretazione delle norme interne sulla prescrizione e sul recepimento delle direttive.
artt. 2934, 2938 c.c.
richiamati dai ricorrenti nel quadro della disciplina della prescrizione.
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
richiamato come norma di attuazione del diritto al compenso per gli specializzandi.
art. 11 l. n. 370 del 1999
considerato dalla Corte come disposizione che ha definitivamente reso palese l'adempimento soggettivamente parziale dello Stato e quindi rilevante per la decorrenza della prescrizione.
Massime di principio
- Per le azioni di risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione di direttive UE in materia di formazione medica specialistica, la prescrizione decorre, per i potenziali aventi diritto, dalla data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, che rende oggettivamente percepibile l'inadempimento statale.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., rilevano solo gli impedimenti giuridici all'esercizio del diritto; le incertezze sulla qualificazione giuridica della pretesa, sull'individuazione del soggetto passivamente legittimato o del giudice competente non sospendono la decorrenza della prescrizione.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione prospettata è già risolta da un orientamento consolidato e non sussistono dubbi reali sulla legittimazione passiva dello Stato o sulla possibilità di tutela giurisdizionale.
- L'azione proposta davanti al giudice amministrativo per l'annullamento di atti amministrativi può, in taluni casi, interrompere la prescrizione del diritto soggettivo al risarcimento se è strumentale al pieno esercizio della tutela sostanziale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, se dovuto, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.
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