Cassazione Penale, Sentenza n. 14416/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna pronunciata in rito abbreviato per i delitti di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p., commessi il 30/11/2014, con recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. Il ricorrente ha denunciato un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche: secondo il ricorrente tali attenuanti non avrebbero potuto essere negate con riferimento a scelte difensive e strategiche adottate nel processo, né a causa della contestazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo indeterminato perché puramente contestativo e privo di elementi utili al controllo del giudice di legittimità; inoltre il motivo è stato considerato manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che, nella motivazione del diniego delle attenuanti generiche, sia sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella sentenza d'appello che ha evidenziato i numerosi precedenti penali e l'assenza di segnali di resipiscenza desunti dalla condotta extra ed endo-processuale. Conseguentemente, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma incriminatrice richiamata per la fattispecie sottoposta a giudizio; contestata nella sentenza di merito come parte del quadro di reato per il quale è stata disposta la condanna.
art. 625 n. 2 cod. pen.
Aggravante o specificazione del reato richiamata nel capo di imputazione; parte della fattispecie attribuita al ricorrente e confermata in sede di merito.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Norma che delimita i motivi di ricorso in cassazione impugnabili per vizio di motivazione; è stata la base formale del motivo proposto dal ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Fornisce la conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilità di condanna ad una somma a titolo di ammenda, applicata nel caso di possibile colpa nella formulazione dei motivi.
art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020
Norma che autorizza il trattamento del procedimento in forma cartolare; citata per informare la modalità con cui è stato trattato il ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 (Lule); Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 (Giovane e altri); Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 (Pettinelli)
Richiamati come principi consolidati secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole; è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (es. numerosi precedenti, assenza di segnali di ravvedimento).
Massime di principio
- Un motivo di ricorso per vizio di motivazione deve essere specifico: la mera contestazione generica senza indicazione di profili determinanti rende il ricorso indeterminato e quindi inammissibile.
- Nel rigettare le attenuanti generiche il giudice di merito non è obbligato a trattare esaustivamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli; è sufficiente che indichi i fattori ritenuti decisivi o rilevanti per la decisione.
- Precedenti penali numerosi e la mancanza di segnali concreti di ravvedimento (sia nella condotta extraprocessuale sia in quella processuale) costituiscono motivi legittimi e frequentemente determinanti per negare le circostanze attenuanti generiche.
- Impugnazioni basate su censure generiche alle motivazioni del giudice di merito corrono il rischio di essere dichiarate manifestamente infondate; è necessario illustrare in che modo la motivazione è viziata e quali elementi specifici sono stati omessi o valutati erroneamente.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda: occorre valutare attentamente la fondatezza dei motivi prima di proporre il gravame.
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