Cassazione Civile, Ordinanza n. 21200/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La società, dichiarata fallita dal Tribunale su istanza del Pubblico Ministero e con reclamo respinto dalla Corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva confermato il fallimento. Ha contestato: (1) la legittimazione del Pubblico Ministero ad avviare l'istanza di fallimento, sostenendo che la notizia di insolvenza fosse stata tratta da una relazione di amministratore giudiziario nominato in un sequestro preventivo poi revocato e priva dei requisiti di legge; (2) la sussistenza dello stato di insolvenza, deducendo che la situazione fosse solo temporanea, che mancassero inadempimenti reiterati e protesti e che il contenzioso tributario e bancario non fosse stato correttamente valutato; (3) l'omesso esame di fatti decisivi, in particolare la richiesta di termine per predisporre una proposta di concordato preventivo, la documentazione prodotta e la relazione del curatore, che avrebbero mostrato l'incertezza sulla situazione patrimoniale e la possibilità di una soluzione concordataria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l'iniziativa del Pubblico Ministero perché la notitia decoctionis può essere appresa nell'esercizio delle funzioni istituzionali anche da indagini penali svolte nei confronti di soggetti collegati all'imprenditore e non richiede forme particolari; la revoca del sequestro e i rilievi sulla relazione dell'amministratore giudiziario non erano decisivi. Quanto allo stato di insolvenza, ha confermato il criterio applicato dalla Corte territoriale per una società in liquidazione: occorre verificare se l'attivo consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori tramite liquidazione, e non la mera capacità di proseguire l'attività; il giudizio di fatto compiuto dalla Corte d'appello era congruo e non sindacabile nei limiti dedotti. Infine, ha escluso che la pendenza o la prospettata proposizione di un concordato preventivo imponessero la sospensione o la chiusura del procedimento prefallimentare, trattandosi di procedimenti coordinati ma non in rapporto di pregiudizialità necessaria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 7 legge fallimentare
comma primo, n. 1; comma primo, n. 2
la legittimazione del Pubblico Ministero ad agire per la dichiarazione di fallimento è ampia e comprende ogni notitia decoctionis appresa nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche nel corso di indagini penali non necessariamente pendenti o concluse con esito sfavorevole; non sono richieste forme tipiche per l'acquisizione della notizia.
art. 1 legge fallimentare
i requisiti dimensionali di fallibilità possono essere provati anche tramite gli elementi richiamati nell'istanza e/o dagli atti acquisiti; nel caso concreto la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo ad attivo e passivo societari e allo stato passivo.
art. 5 legge fallimentare
lo stato di insolvenza va accertato in concreto; per una società in liquidazione il parametro decisivo è l'idoneità dell'attivo a soddisfare integralmente i creditori mediante la liquidazione.
art. 161, sesto comma, legge fallimentare
la domanda di concordato con riserva non determina improcedibilità del procedimento prefallimentare, ma solo una temporanea preclusione alla dichiarazione di fallimento sino agli esiti previsti dalla legge.
artt. 162, 173, 179 e 180 legge fallimentare
sono richiamati quali eventi che segnano l'esito del procedimento di concordato e incidono sulla possibilità di dichiarare il fallimento.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e discusso; non consente una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il regime del contributo unificato, senza incidere sulla decisione di merito.
Massime di principio
- La legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento è configurabile ogni volta che la notitia decoctionis sia stata appresa nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, anche se proveniente da indagini penali svolte nei confronti di soggetti diversi dall'imprenditore o a esso collegati.
- Ai fini dell'art. 7 l. fall. non è necessaria una forma tipica di acquisizione della notizia di insolvenza: ciò che rileva è che la conoscenza derivi da attività istituzionale legittimamente svolta e non da un'iniziativa del tutto autonoma e arbitraria.
- Per una società in liquidazione, lo stato di insolvenza va valutato verificando se l'attivo patrimoniale sia sufficiente a soddisfare integralmente i creditori tramite la liquidazione; non è decisivo il solo dato della temporanea capacità di continuare l'attività d'impresa.
- In presenza di un giudizio di fatto congruamente motivato sulla insufficienza dell'attivo e sull'incapacità di pagamento integrale dei debiti, il controllo di legittimità è limitato ai ristretti confini dell'omesso esame di un fatto decisivo.
- La domanda di concordato preventivo, anche con riserva, non sospende né rende improcedibile il procedimento prefallimentare; tra le due procedure esiste coordinamento e consequenzialità, ma non un rapporto di pregiudizialità necessaria che imponga al tribunale di attendere la proposta concordataria.
- Il tribunale non è tenuto a differire la trattazione del fallimento per consentire al debitore di attivare o perfezionare una procedura concorsuale alternativa, poiché tale scelta deve essere bilanciata con le esigenze pubblicistiche sottese alla procedura fallimentare.
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