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Ordinanza

Ordinanza n. 679/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/EEL “Attuazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” pubblicata sul sito di ARERA in data 23 giugno 2022 (doc. 1); - delle Regole Tecniche sull'applicazione dell'art. 15 bis cit. pubblicate dal GSE (doc. 2); - della nota prot. num. GSEWEB/P20220392556 dd. 9.7.2022 del G.S.E. avente a oggetto “comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'art. 15-bis del DL 27 gennaio 2022 n. 4, c.d. Decreto Sostegni ter” (doc. 5); - di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sun Living S.r.l. il 21/12/2022: Annullamento - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/EEL “Attuazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”, pubblicata sul sito dell'ARERA in data 23 giugno 2022; - delle Regole Tecniche sull'applicazione dell'art. 15 bis cit. pubblicate dal GSE; - della nota prot. num. GSEWEB/P20220392556 dd. 9.7.2022 del G.S.E. avente a oggetto “comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'art. 15-bis del DL 27 gennaio 2022 n. 4, c.d. Decreto Sostegni ter” (doc. 5); - di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sun Living S.r.l. il 26/5/2023: - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/EEL “Attuazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”, pubblicata sul sito dell'ARERA in data 23 giugno 2022; - delle Regole Tecniche sull'applicazione dell'art. 15 bis cit. pubblicate dal GSE; - della nota prot. num. GSEWEB/P20220392556 dd. 9.7.2022 del G.S.E. avente a oggetto “comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'art. 15-bis del DL 27 gennaio 2022 n. 4, c.d. Decreto Sostegni ter”; - di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati. (atti impugnati col ricorso principale) nonché - della Fattura n. 1549271 dd. 14.11.2022 ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI per l'annullamento della Deliberazione dell'ARERA 4 aprile 2023, 143/2023/R/EEL, (“Attuazione dell'art. 15-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione”) e dell'Allegato A a tale deliberazione (“Modalità per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione”) - di seguito: Deliberazione 143/2023 (o Deliberazione 143) e Allegato A. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SUN LIVING S.R.L. il 25\5\2026 : - della deliberazione A.R.E.R.A. n. 266/2022 come modificata dalla deliberazione n. 143/2023 nonché di tutti i successivi e consequenziali atti meglio dettagliati nell’epigrafe del presente ricorso e specificamente: - delle fatture n. 1468688 del 18/10/2022, n. 1549271 del 14.11.2022, n. 367928 del 19.02.2025, n. 367929 del 19.02.2025; - delle comunicazioni denominate “Avvisi di pagamento” relative alla trattenute in compensazione effettuate sugli importi dovuti a titolo di incentivo alla Società ricorrente e distinti dai seguenti identificativi di pagamento; n. 33703764, n. 5202218 e n. 5287493 aventi rispettivamente valuta 31.03.2026, 30.04.2026 e 01.06.2026 nonché dei pagamenti eseguiti dallo stesso G.S.E. nelle date indicate del 31.03.2026, 30.04.2026 e 01.06.2026, ordinando altresì al G.S.E. di corrispondere le somme sino ad oggi trattenute;

Giustizia amministrativa202202361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni ARERA n. 266/2022/R/EEL e n. 143/2023/R/EEL, relative all'attuazione dell'art. 15-bis del d.l. 4/2022, regole tecniche GSE, comunicazioni di inclusione nel perimetro applicativo, fatture, avvisi di pagamento e compensazioni effettuate dal GSE

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la disciplina adottata da ARERA e dal GSE per l'attuazione dell'art. 15-bis del d.l. 4/2022, nonché gli atti applicativi e di recupero delle somme, comprese fatture, avvisi di pagamento e trattenute in compensazione sugli incentivi dovuti. Ha chiesto l'annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia, deducendo, per quanto emerge dall'ordinanza, l'incidenza delle pretese economiche del GSE sulla gestione finanziaria della società.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha lasciato impregiudicata e riservata al merito la valutazione delle eccezioni pregiudiziali, rilevando tuttavia che è quanto meno dubbia la diretta impugnabilità, nonché la riconducibilità alla giurisdizione amministrativa, delle fatture, degli avvisi di pagamento e delle comunicazioni di compensazione adottate dal GSE. Quanto al pregiudizio finanziario dedotto, il Tribunale ha considerato che, in ragione del tempo di maturazione delle pretese, del quadro normativo e disciplinare noto e della prevedibilità degli importi richiesti, l'operatore qualificato avrebbe dovuto predisporre adeguate misure gestionali e organizzative, anche rispetto agli investimenti effettuati. Ha inoltre ritenuto che l'eventuale recupero delle somme riscosse sarebbe comunque possibile in caso di esito favorevole del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4

    Costituisce la base normativa degli interventi contestati sull'energia elettrica prodotta o immessa da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

  • commi 30-38 l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Sono richiamati come ulteriore base normativa della deliberazione ARERA n. 143/2023.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina il potere cautelare esercitato dal TAR; nel caso concreto non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la sospensione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando sono impugnati fatture, avvisi di pagamento o comunicazioni di compensazione adottati da un gestore pubblico, il giudice amministrativo può considerare dubbie sia la loro diretta impugnabilità sia la riconducibilità alla propria giurisdizione, riservando la verifica definitiva al merito.
  • Il pregiudizio finanziario derivante da pretese economiche prevedibili alla luce di un quadro normativo e disciplinare noto non giustifica automaticamente la tutela cautelare quando l'operatore professionale avrebbe potuto predisporre tempestive misure gestionali e organizzative per fronteggiarlo.
  • La possibilità di recuperare le somme eventualmente riscosse in caso di esito favorevole nel merito può escludere, o comunque ridimensionare, il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelareGiurisdizione e riparto
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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