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Sentenza

Sentenza del 19/03/2019 n. 1641 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Catasto - Procedimento di revisione parziale del classa mento delle unità immobiliari private delle microzone - Attribuzione della corretta classe di qualificazione - Combinata valutazione dei parametri imposti dalla legge.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la legittimità della revisione parziale del classamento disposta ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004. Il punto centrale è stabilire se l'amministrazione possa individuare discrezionalmente gli elementi e i parametri utilizzati per modificare la classe catastale oppure debba applicare criteri già predeterminati dalla legge, secondo regole analoghe a quelle previste dall'art. 9 del d.P.R. n. 138/1998. La corretta classificazione deve risultare dalla valutazione combinata dei parametri normativamente imposti, senza che l'amministrazione possa selezionare liberamente i fattori incidenti sui presupposti impositivi.

La decisione

La revisione parziale del classamento è ritenuta legittima solo se effettuata mediante criteri predeterminati e verificabili, conformi alla disciplina generale della revisione catastale. L'amministrazione non può esercitare una discrezionalità piena nell'identificazione degli elementi di giudizio, ma deve limitarsi ad applicare i parametri già individuati dalla legge, valutandoli congiuntamente per attribuire all'immobile la corretta classe catastale. In mancanza di tale puntuale applicazione, l'atto di riclassamento può essere contestato.

Norme richiamate

  • Legge n. 311/2004, art. 1, comma 335

    Procedimento di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari private site nelle microzone censuarie

    La norma consente la revisione parziale del classamento nelle microzone, ma il procedimento deve essere svolto secondo criteri oggettivi, predeterminati e controllabili, non attraverso una scelta discrezionale dei parametri da parte dell'amministrazione.

  • d.P.R. n. 138/1998, art. 9

    La disciplina generale della revisione del classamento costituisce il parametro cui deve conformarsi anche la procedura prevista dall'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, imponendo la valutazione combinata dei parametri rilevanti per la classificazione dell'immobile.

Massime di principio

  • Un riclassamento catastale non può fondarsi su una scelta libera o non trasparente dell'amministrazione: i criteri utilizzati devono essere previsti dalla legge o da fonti normative applicabili.
  • L'atto di revisione deve indicare, o comunque rendere verificabili, gli elementi concreti che hanno determinato l'aumento della classe o della rendita catastale.
  • I parametri rilevanti devono essere valutati congiuntamente; non è sufficiente considerare un singolo fattore, come il solo incremento dei valori immobiliari della microzona.
  • Il contribuente può contestare il classamento quando l'amministrazione non dimostri l'applicazione dei criteri normativi, non motivi adeguatamente la scelta o eserciti una discrezionalità non prevista dalla legge.
  • La revisione per microzone non esonera l'amministrazione dall'esame delle caratteristiche specifiche della singola unità immobiliare.

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