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Ordinanza

Ordinanza n. 11783/2026 - Roma, Sezione 3

Accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.

Giustizia amministrativa202602058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero e parziale rigetto dell'istanza di accesso documentale da parte dell'Università, con riferimento agli atti relativi agli esami del semestre filtro per l'accesso a Medicina

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi agli esiti degli esami di profitto sostenuti al termine del semestre filtro, propedeutici all'accesso e all'immatricolazione al corso di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, disciplinato dal decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025. Ha inoltre presentato un'istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 al Ministero, all'Università e al CINECA, contestando il silenzio-inadempimento del Ministero e il parziale rigetto dell'istanza da parte dell'Università. Nel corso della camera di consiglio, dopo la documentazione trasmessa e l'istruttoria svolta, ha dichiarato di conservare interesse soltanto alla richiesta, indicata alla lett. f) dell'istanza, relativa ai verbali di correzione individuali concernenti le attività svolte dai singoli commissari.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla documentazione già trasmessa al ricorrente, poiché l'interesse all'accesso è venuto meno per effetto dell'avvenuta ostensione. Ha invece respinto la richiesta residua concernente ulteriori verbali di correzione individuali: dagli atti e dalla discussione non è emersa alcuna evidenza dell'esistenza di ulteriori verbali rispetto a quelli già trasmessi. Il giudice ha precisato che l'accesso documentale può essere esercitato soltanto nei confronti di documenti esistenti e non può trasformarsi in uno strumento per verificare, nell'ambito del giudizio ex art. 116, comma 2, c.p.a., la correttezza o la legittimità delle operazioni amministrative né per ottenere una valutazione sull'eventuale doverosità della formazione di ulteriori documenti. Le amministrazioni resistenti sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese della fase di accesso, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la tutela giurisdizionale in materia di accesso nel corso del giudizio; la domanda è stata definita in parte con declaratoria di cessazione della materia del contendere e in parte con rigetto.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    istanza di accesso ai documenti ex art. 22 ss. L. 241/1990

    L'accesso documentale presuppone l'esistenza concreta dei documenti richiesti; non consente di pretendere documenti inesistenti né di introdurre questioni sulla correttezza della procedura amministrativa estranee al thema decidendum dell'azione di accesso.

  • decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025

    secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025

    Disciplina, per quanto emerge dal provvedimento, il semestre filtro e gli esami propedeutici all'accesso e all'immatricolazione al corso di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026.

Massime di principio

  • L'accesso documentale può essere esercitato esclusivamente nei confronti di documenti amministrativi esistenti; il giudice non può ordinare l'ostensione di atti della cui esistenza non vi sia evidenza.
  • Il giudizio in materia di accesso non è diretto a verificare la legittimità o la correttezza sostanziale delle operazioni amministrative sottostanti, né a imporre all'amministrazione la formazione di nuovi documenti.
  • Quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione trasmette la documentazione richiesta, l'interesse alla decisione su tale parte della domanda viene meno e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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