Sentenza n. 4309/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2284/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2284/2025, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2284/2025, notificata al Ministero il 25 marzo 2025 e non impugnata, aveva condannato l'Amministrazione a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato a tempo determinato nei tre anni scolastici indicati. Nonostante la formazione del giudicato, attestata dalla certificazione di cancelleria, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. È stata quindi chiesta la declaratoria di mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, rilevando la mancata impugnazione della sentenza del giudice del lavoro e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato con adeguate competenze tecniche. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere, momento dal quale spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il TAR ha precisato anche gli obblighi di deposito telematico del commissario e il termine per la presentazione della parcella. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di disporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'adempimento; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni è stato ritenuto necessario per poter procedere all'ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale azionato.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina, secondo quanto precisato dal TAR, la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta e il termine per la presentazione della relativa parcella.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, circostanza desumibile anche dalla certificazione di cancelleria relativa alla mancata impugnazione, e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il puntuale e integrale adempimento entro un termine assegnato, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L'incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
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