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Sentenza

Sentenza n. 3444/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2216/2023 depositata in data 18/07/2023

Giustizia amministrativa202504939

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 2216/2023, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva accertato il suo diritto al beneficio annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente e condannato il Ministero ad attribuirlo per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, né aveva fornito deduzioni o indicazioni sull'andamento della procedura. L'ottemperanza non è stata estesa alle spese di lite della sentenza civile, distratte in favore dei difensori, poiché tale voce non era oggetto della domanda proposta nel giudizio amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano e ordinando all'amministrazione di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari a carico e spese dell'amministrazione inadempiente; l'incarico costituisce adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il giudice ha escluso la debenza degli interessi sulla somma riconosciuta, ritenendo che l'importo della Carta docente sia stabilito al valore nominale, senza maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Prima di procedere all'esecuzione forzata o all'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie; nel caso concreto tale termine era decorso.

  • art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione

    Il beneficio della Carta elettronica del docente deve essere attribuito al valore nominale e non può essere maggiorato di interessi.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata impone a una pubblica amministrazione il pagamento di una somma e, decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l'amministrazione non adempie né contesta il credito, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, individuandone poteri, termini e oneri.
  • L'azione di ottemperanza si estende alle singole poste del titolo giudiziale effettivamente comprese nella domanda; le spese liquidate in favore dei difensori con distrazione non sono oggetto di ottemperanza se il ricorrente non ha chiesto l'esecuzione anche di tale capo.
  • Un beneficio economico espressamente previsto al valore nominale, senza maggiorazioni anche in caso di utilizzo successivo, non può essere incrementato con interessi nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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