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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08924/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per appropriazione indebita. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità ex art. 646 c.p., assumendo travisamento della prova documentale, mancata acquisizione di un documento decisivo, sussistenza di un diritto di ritenzione e nullità della sentenza per genericità del capo d'imputazione; 2) omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) illegittimo diniego della pena sostitutiva pecuniaria. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché, nella parte in cui contestavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, proponevano questioni di merito già respinte con motivazione congrua e conforme alle risultanze processuali; inoltre alcune doglianze erano nuove, perché non dedotte in appello. Quanto all'art. 131-bis c.p. e al diniego della pena sostitutiva, ha rilevato la mancata deduzione in appello del primo profilo e, per il secondo, ha valorizzato l'intensità del dolo, il persistente rifiuto di restituire i beni e l'inidoneità della pena sostitutiva a favorire la rieducazione, oltre alla mancanza di procura speciale del difensore in appello.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    Fattispecie di appropriazione indebita contestata e ritenuta integrata per la mancata restituzione di beni ricevuti in custodia nonostante le reiterate richieste della persona offesa.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché non prospettata con i motivi di appello.

  • pena sostitutiva pecuniaria

    Il diniego è stato ritenuto corretto in ragione dell'intensità del dolo, del caparbio rifiuto di restituire i beni e della conseguente inidoneità della sanzione sostitutiva a perseguire finalità rieducative.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano a una nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali.
  • Le doglianze nuove, cioè non dedotte con i motivi di appello, non possono essere esaminate per la prima volta in cassazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere devoluta al giudice di merito; se non è stata dedotta in appello, la relativa censura è inammissibile in cassazione.
  • Il diniego della pena sostitutiva può essere sorretto dalla valutazione dell'intensità del dolo e della condotta ostinata dell'imputato, quando tali elementi rendano la misura non idonea a favorire il percorso rieducativo.
  • La mancanza di procura speciale ad hoc del difensore in appello impedisce di fondare utilmente in cassazione determinate doglianze relative a scelte difensive specifiche.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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