Cassazione Civile, Ordinanza n. 35427/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un terzo ha proposto opposizione ex art. 619 c.p.c. contro l’espropriazione mobiliare di un’autovettura avviata da un condominio nei confronti di una debitrice, sostenendo di essere proprietario del bene in pari quota con l’esecutata e di non avere alcuna posizione debitoria verso il procedente. I giudici di merito hanno ritenuto invece che il pignoramento fosse legittimamente riferito alla sola quota del bene spettante alla debitrice, qualificando la procedura come espropriazione di bene indiviso ex art. 599 c.p.c. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: i primi tre denunciavano, rispettivamente, la nullità della domanda per asserita indeterminatezza ex art. 163 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la sentenza confermato il pignoramento sulla base di una tesi diversa da quella delle parti, e la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere il giudice valorizzato fatti diversi da quelli dedotti; il quarto motivo censurava, per violazione dell’art. 96 c.p.c., la motivazione sulla condanna per responsabilità aggravata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché il ricorso non soddisfaceva il requisito di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.: mancava una chiara ricostruzione della domanda, delle difese, della decisione di primo grado e degli elementi fattuali e giuridici su cui si fondava la sentenza impugnata, rendendo incomprensibili le censure. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché la sentenza d’appello aveva già dichiarato inammissibile per genericità il relativo motivo di gravame; le ulteriori considerazioni di merito sulla responsabilità aggravata erano state rese solo ad abundantiam e non erano quindi utilmente censurabili. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata attività difensiva degli intimati, ma è stato dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 619 c.p.c.
norma che fonda l’opposizione di terzo all’esecuzione proposta da chi rivendichi un diritto sul bene pignorato
art. 599 c.p.c.
richiamato per qualificare il pignoramento come espropriazione di bene indiviso e limitata alla quota del debitore
art. 163 c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della domanda per indeterminatezza
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare ultrapetizione o decisione su tesi/fatti non dedotti dalle parti
art. 345 c.p.c.
richiamato in relazione al divieto di nuove domande/eccezioni e all’uso di fatti asseritamente nuovi in appello
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza rende il motivo inammissibile
art. 96 c.p.c.
richiamato in tema di responsabilità processuale aggravata; la censura è stata dichiarata inammissibile perché attaccava solo le argomentazioni di merito svolte ad abundantiam
art. 342 c.p.c.
richiamato dalla sentenza impugnata per dichiarare inammissibile per genericità il motivo di appello sulla responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in combinazione con l’art. 13 per il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l’omessa formale indicazione della specifica ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. non determina automaticamente l’inammissibilità se dal contenuto complessivo dei motivi è comunque possibile individuare con chiarezza il vizio denunciato.
- Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. impone una ricostruzione chiara e completa, almeno per sintesi, del fatto sostanziale e del fatto processuale, delle domande, delle difese e della motivazione della sentenza impugnata; la sua mancanza impedisce il controllo di legittimità e comporta inammissibilità.
- Le censure di violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. devono confrontarsi con il contenuto effettivo della decisione e con il percorso processuale seguito; doglianze generiche, astratte o sganciate da una precisa individuazione del fatto processuale sono inammissibili.
- Quando una decisione dichiara inammissibile un motivo o una domanda e aggiunge solo considerazioni di merito ad abundantiam, l’impugnazione rivolta esclusivamente contro tali argomentazioni di merito è inammissibile per difetto di interesse, poiché esse sono prive di efficacia decisoria autonoma.
- Nel pignoramento di un bene indiviso, l’esecuzione può essere riferita alla sola quota del debitore; la contestazione del terzo comproprietario deve quindi confrontarsi con la qualificazione del bene come comune e con il limite oggettivo dell’aggressione esecutiva alla quota del debitore.
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