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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21279/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

L'associazione ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autoambulanza in un sinistro avvenuto su strada statale. Secondo la sua ricostruzione, l'autoambulanza aveva urtato un veicolo rimasto abbandonato a fari spenti sulla carreggiata dopo un primo scontro con un altro mezzo. Il veicolo inizialmente coinvolto risultava privo di copertura assicurativa, per cui era stata convenuta anche l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada; era stata inoltre chiamata in causa l'assicuratrice del diverso veicolo coinvolto nel primo urto. I giudici di merito avevano negato il risarcimento, ritenendo non sufficientemente accertata la dinamica del sinistro e, comunque, non provato il danno. Con il ricorso per cassazione l'associazione deduceva: violazione degli artt. 2043 e 2054 c.c., oltre a norme del codice della strada e ai principi sul nesso causale, per mancata corretta applicazione delle regole di responsabilità nella circolazione; violazione delle norme sulle presunzioni e dell'art. 2700 c.c. in relazione al rapporto dei Carabinieri; violazione delle regole sulla prova testimoniale e omesso esame di un documento decisivo; violazione dell'art. 2697 c.c. quanto alla prova del quantum debeatur, sostenendo di aver dimostrato i costi del veicolo sostitutivo mediante contratto di nolo a freddo, in relazione al fermo tecnico dell'ambulanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da due rationes decidendi autonome: da un lato, l'impossibilità di ricostruire con certezza la responsabilità per la causazione del sinistro originario; dall'altro, l'assenza di prova del danno lamentato. Il quarto motivo, relativo alla prova del danno e al quantum, è stato giudicato inammissibile perché la doglianza sull'art. 2697 c.c. atteneva in realtà alla valutazione delle prove e non alla ripartizione dell'onere probatorio; inoltre, un'eventuale censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque preclusa dalla doppia conforme di merito ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. Poiché il motivo riferito alla seconda ratio era inammissibile, sono stati dichiarati inammissibili anche i primi tre motivi per difetto di interesse, essendo diretti contro la prima ratio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma generale della responsabilità aquiliana nella doglianza, senza che la Corte ne affermi una diversa portata sostanziale; la decisione si concentra però sui profili processuali di inammissibilità

  • art. 2054 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità nella circolazione e la presunzione di pari concorso; la Corte non entra nel merito perché i motivi sono dichiarati inammissibili

  • art. 40 c.p. e art. 41 c.p.

    richiamati dalla ricorrente per il nesso causale, senza specifica applicazione da parte della Corte

  • artt. 140, 152, 153, 157 e 162 cod. strada

    art. 140; art. 152, comma 1; art. 153, comma 1; art. 157, comma 2; art. 162, comma 1

    richiamati dalla ricorrente per dedurre violazioni delle regole di circolazione; non esaminati nel merito per l'inammissibilità

  • artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.

    richiamati in relazione alle presunzioni e alla valutazione del rapporto dei Carabinieri; la Corte non li applica nel merito

  • art. 2700 c.c.

    invocato per la valenza probatoria del verbale/carattere di fede privilegiata; la Corte non si pronuncia nel merito

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile solo se il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; se la doglianza concerne la valutazione delle prove, la censura riguarda l'art. 360, n. 5, c.p.c., non l'art. 2697 c.c.

  • artt. 116 e 253 c.p.c.

    richiamati per contestare la valutazione e l'assunzione della prova testimoniale; la Corte li ricondice sostanzialmente a un vizio di valutazione probatoria

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro delle doglianze per violazione di legge, ma la Corte esclude l'ammissibilità delle censure così formulate nei punti ritenuti in realtà attinenti alla valutazione delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per nullità della sentenza/procedimento, ma non ritenuto idoneo a veicolare il vero contenuto della censura, che attiene al cattivo apprezzamento probatorio

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte lo indica come il corretto veicolo per contestare l'omesso esame di un fatto decisivo o il cattivo apprezzamento della prova, nei limiti oggi ristretti del vizio motivazionale

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    la Corte lo applica per escludere il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme di merito, salvo la dimostrazione di divergenti ragioni di fatto tra primo e secondo grado

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma 1; comma 2; comma 3

    richiamato sulla proposta del relatore e sulle memorie, con affermazione che un errore materiale nella proposta non vincola il collegio

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato nel principio sulle rationes decidendi autonome: l'ordine di esame delle questioni di merito non è rigidamente predeterminato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato solo per escludere la pertinenza del richiamo alla giurisprudenza EDU

  • art. 2051 c.c.

    non citato espressamente nel testo

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il rigetto, il ricorso per cassazione deve investire validamente tutte le rationes; se una censura relativa a una di esse è inammissibile, le altre censure rivolte all'altra ratio diventano improduttive di effetti per difetto di interesse.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia ripartito l'onere della prova in modo erroneo tra le parti; se la doglianza concerne, invece, il modo in cui le prove sono state apprezzate, il vizio non è di falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ma, semmai, di omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il cattivo apprezzamento delle prove non può essere mascherato come nullità della sentenza o violazione dell'art. 2697 c.c.; il controllo di legittimità resta confinato ai vizi motivazionali tipizzati e, nei casi di doppia conforme, è precluso salvo specifica deduzione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • In presenza di doppia conforme di merito, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni siano tra loro diverse.
  • La proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c. non vincola il collegio, che può discostarsene anche in presenza di errori materiali o di qualificazione contenuti nella proposta stessa.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità dei genitori e precettoriImpugnazioniProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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