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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01766/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la debenza di contributi alla Gestione separata per l'anno 2009, riferiti all'attività libero-professionale svolta da un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa forense perché, secondo quanto riportato, non aveva raggiunto il reddito utile a far sorgere il relativo obbligo contributivo. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritta la pretesa dell'INPS, reputando tardiva la richiesta di pagamento e individuando la scadenza del termine contributivo nel 16 giugno 2010, senza applicare il differimento previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, degli artt. 2935 c.c. e 421 c.p.c., nonché dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, sostenendo che il termine per il pagamento dei contributi era stato prorogato al 6 luglio 2010 e che, pertanto, la notifica dell'avviso di pagamento del 30 giugno 2015 era idonea a interrompere la prescrizione quinquennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, per i contributi dovuti alla Gestione separata, il dies a quo della prescrizione coincide con la scadenza del termine di pagamento, e ha precisato che il d.P.C.M. 10 giugno 2010 ha differito per tutti i contribuenti interessati il termine di versamento al 6 luglio 2010, senza maggiorazione. Poiché la corte territoriale aveva invece fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, affinché riesamini la questione attenendosi al principio di diritto affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26

    La disposizione è richiamata come base dell'obbligo contributivo alla Gestione separata per l'attività libero-professionale considerata.

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010

    Ha differito il termine di pagamento dei contributi al 6 luglio 2010 per i contribuenti interessati, incidendo sul dies a quo della prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi.

  • art. 421 c.p.c.

    Norma invocata nel motivo di ricorso, ma senza autonoma elaborazione nella motivazione accolta dalla Corte.

  • art. 18 del d.l. n. 98 del 2011

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in collegamento alla disciplina dei termini, senza ulteriore sviluppo decisorio autonomo nel testo.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997

    Letta in combinato con il d.P.C.M. 10 giugno 2010 per individuare il termine prorogato di versamento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi della Corte.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento, non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Se un provvedimento normativo differisce il termine di versamento dei contributi, il dies a quo della prescrizione va individuato nella nuova scadenza prorogata.
  • Il differimento del termine di pagamento previsto per i contribuenti interessati opera in modo generale rispetto alla categoria individuata dalla norma, e non solo per chi sia concretamente assoggettato a un determinato regime fiscale.
  • La decisione di merito che individui erroneamente la scadenza del termine contributivo determina un errore di diritto sulla decorrenza della prescrizione e impone la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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