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Sentenza

Sentenza n. 2756/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 81/2025 del Tribunale di Sondrio, Sezione Unica Civile, pubblicata l’11 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202505099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza civile che imponeva l’accredito di € 2.500,00 sulla carta docente, maggiorati della maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Sondrio, notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche. La sentenza riconosceva il diritto del docente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e disponeva l’accredito di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha prodotto documentazione attestante l’accredito del voucher. Il TAR ha disposto un approfondimento istruttorio per distinguere la somma capitale dagli importi dovuti a titolo di interessi o rivalutazione. L’Amministrazione ha precisato che l’importo accreditato nel borsellino elettronico corrispondeva esclusivamente al bonus annuale della carta docente. Il ricorrente ha quindi ritenuto non integralmente soddisfatta la pretesa, residuando la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l’inottemperanza parziale del Ministero, prendendo atto che, dopo l’instaurazione del giudizio, era stata corrisposta la somma capitale prevista dal giudicato, ma non la maggior somma dovuta tra interessi e rivalutazione monetaria. Ha ordinato al Ministero di completare l’esecuzione del giudicato entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, effettuando integralmente i pagamenti residui. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Sondrio, o un dirigente o funzionario delegato, con incarico da esercitare nei 60 giorni successivi alla comunicazione dell’inadempimento da parte del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo

    La sentenza civile posta in esecuzione imponeva il riconoscimento, oltre alla somma capitale, della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data in cui il diritto all’accredito era sorto fino alla concreta attribuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997 e successive modificazioni

    termine dilatorio di 120 giorni

    La notificazione della sentenza all’amministrazione è stata effettuata anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio

    La disposizione è stata richiamata per la regolazione del contributo unificato posto a carico dell’amministrazione soccombente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento parziale del giudicato non determina il venir meno dell’interesse alla decisione: il giudice deve dichiarare l’inottemperanza per la parte residua e ordinare all’amministrazione di completare l’esecuzione.
  • Quando il giudicato riconosce, oltre alla somma capitale, la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo, l’accredito della sola sorte capitale non costituisce integrale esecuzione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre specifici termini per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
  • La condotta dell’amministrazione successiva alla proposizione del ricorso, se comporta soltanto un adempimento parziale, non esclude la soccombenza sulle spese del giudizio; rileva inoltre ai fini della condanna il fatto che l’amministrazione abbia adempiuto, anche parzialmente, solo dopo l’instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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