Cassazione Penale, Ordinanza n. 32147/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il procedimento trae origine da una condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza, con irrogazione della pena di mesi cinque di arresto ed euro 3.000 di ammenda, sostituita la pena detentiva con la pena pecuniaria di euro 15.000 di ammenda, oltre alla sospensione della patente per due anni. L’imputato ha proposto appello contro la sentenza di primo grado; la Corte di appello ha dichiarato l’impugnazione inammissibile ritenendo la sentenza non appellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, c.p.p., come modificato dalla riforma, poiché era stata applicata la sola pena dell’ammenda, anche se in sostituzione dell’arresto, e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione per l’eventuale riqualificazione. In sede di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, una volta riqualificato come ricorso per cassazione, risultava proposto da un difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, quindi da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che aveva qualificato la sentenza come non appellabile, osservando che per le condanne con pena dell’ammenda, anche se sostitutiva in tutto o in parte dell’arresto, il mezzo ordinario è il ricorso per cassazione. Tuttavia, il ricorso così riqualificato è stato comunque dichiarato inammissibile perché proposto da un difensore privo dell’abilitazione speciale richiesta per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
norma incriminatrice del reato di guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, per il quale è stata pronunciata la condanna in primo grado.
art. 593, comma 3, c.p.p.
sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità
la Corte afferma che la disposizione rende non appellabili le sentenze di condanna con pena dell’ammenda, anche quando l’ammenda sia stata applicata in sostituzione, in tutto o in parte, della pena detentiva breve.
art. 568, comma 5, c.p.p.
consente la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione ai fini della eventuale riqualificazione dell’impugnazione proposta con mezzo non corretto.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
l’impugnazione è inammissibile se proposta da persona non legittimata; nel caso concreto, il difensore non era iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
legittima la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
artt. 20-bis c.p. e 53 ss. l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamati come disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, rilevanti ai fini della non appellabilità della sentenza che applica l’ammenda in sostituzione dell’arresto.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
riforma che ha modificato la disciplina dei mezzi di impugnazione e introdotto il nuovo assetto delle pene sostitutive richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- In materia di impugnazioni, la sentenza di condanna con applicazione della sola pena dell’ammenda è in ogni caso inappellabile, anche quando l’ammenda sia stata irrogata in sostituzione, totale o parziale, della pena dell’arresto.
- Quando l’appello avverso una sentenza non appellabile è riqualificabile come ricorso per cassazione, il giudice dell’impugnazione può trasmettere gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se sottoscritto o proposto da difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, poiché proveniente da soggetto non legittimato.
- L’inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata senza formalità di procedura e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La modifica normativa sui mezzi di impugnazione e sulle pene sostitutive deve essere letta in modo coerente con il consolidamento giurisprudenziale favorevole alla sola ricorribilità per cassazione delle sentenze che irrogano l’ammenda, anche se sostitutiva della pena detentiva breve.
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