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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9518/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto contro la conferma della condanna inflitta dal Tribunale di Lagonegro. L'imputato deduceva: (1) vizio di motivazione in ordine alla sua partecipazione all'azione furtiva, sostenendo che le immagini di videosorveglianza erano di scarsa qualità e che non era certa la sua presenza tra i partecipanti; (2) errore nel trattamento sanzionatorio perché la pena sarebbe stata eccessiva rispetto al carattere tentato del reato e non sarebbero state adeguatamente applicate le riduzioni per il tentativo e per il rito abbreviato; (3) inosservanza dell'art. 62-bis c.p. relativo alle circostanze attenuanti generiche, essendogli state negate senza valutazione completa degli elementi favorevoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la motivazione congiunta dei giudici di merito fornisce elementi sufficienti (arresto sul luogo, rinvenimento in auto di un flex, strumenti e indumenti compatibili, corrispondenza degli abiti con le immagini) per affermare la partecipazione del ricorrente al tentativo di furto. Ha considerato legittima la determinazione della pena (2 anni di reclusione e 200 euro di multa) alla luce della gravità del fatto, della personalità dell'imputato (precedenti, anche con diverse generalità) e dell'organizzazione del reato; ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, dato che il giudice di merito ha indicato indici preponderanti ostativi. Conseguentemente è stata confermata la condanna e ordinato il pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 110, 56, 624, 625 n.2 e n.5 c.p.

    artt. 110, 56, 624, 625 n. 2, 5 cod. pen.

    Le disposizioni sono state applicate per qualificare il fatto come tentativo di furto commesso in concorso: l'art.110 per la partecipazione, l'art.56 per il tentativo, gli artt.624 e 625 per il furto e le ipotesi aggravate ritenute pertinenti.

  • art. 625 n.7 c.p. e art. 61 n.5 c.p.

    escluse le circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e art. 61 n. 5 cod. pen.

    Il provvedimento di merito aveva escluso queste specifiche aggravanti; la Cassazione prende atto dell'esclusione senza mutare la qualificazione complessiva.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato articolato nei limiti procedurali consentiti dall'art.173 disposizioni di attuazione; la Corte ha esaminato solo le censure ammesse entro tali limiti.

  • art. 62-bis c.p.

    La Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche operato dal giudice di merito sulla base dell'assenza di elementi positivi, precedenti penali e modalità di condotta; ha richiamato il principio che il giudice può fondare il diniego su indici preponderanti senza esaminare tutti gli elementi proposti dalla difesa.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la determinazione della pena: la Corte ha confermato l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nella commisurazione della pena tra minimo e massimo, valutando gravità, personalità e modalità del fatto.

  • art. 23 comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (conv. legge 18/12/2020 n.176) e art.1 d.l. 1/04/2021 n.44

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. con mod. dalla legge 18/12/2020, n.176; art.1 d.l. 1/04/2021, n.44

    Riferimenti alla disciplina transitoria che ha consentito al Procuratore generale di presentare requisitoria scritta per mancata richiesta di discussione orale; contesto procedurale adottato nella trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti né rifa la valutazione probatoria se la motivazione dei giudici di merito non è manifestamente illogica: controversie sulla qualità delle immagini o su elementi probatori vengono valutate definitivamente in merito, salvo vizio motivazionale evidente.
  • Elementi indiziari convergenti (arresto sul luogo, rinvenimento di strumenti atti al reato e corrispondenza degli indumenti con le immagini) possono essere sufficienti a fondare la partecipazione anche quando le immagini non siano nitide.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena (art.133 c.p.); la presenza di precedenti, l'organizzazione della condotta e la gravità del fatto possono giustificare una pena non prossima al minimo edittale, anche per reato tentato.
  • Le riduzioni previste per il tentativo e per il rito abbreviato devono essere considerate, ma possono essere neutralizzate da fattori ostativi (gravi precedenti, modalità organizzate del reato) che giustificano una determinazione più severa della pena.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica indici preponderanti ostativi o l'assenza di elementi positivi; non è obbligatorio valutare separatamente ogni circostanza proposta dalla difesa.
  • In cassazione non è ammessa una richiesta di revisione delle valutazioni di fatto basata su una diversa interpretazione delle prove quando la motivazione di merito sia coerente e non manifestamente illogica.

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