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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26270/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 05/11/2024 che, in sede esecutiva, aveva revocato l'ordine di demolizione disposto con le sentenze di condanna n. 207/1995 e 89/1997 nei confronti di Luca Fusco. Il ricorso deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto prevalente il principio di proporzionalità e l'affidamento dei terzi, tralasciando che non risultano atti amministrativi incompatibili con l'ordine demolitorio né valide istanze di condono in capo ai promissari acquirenti (si prospettava un frazionamento artificioso delle istanze per eludere il limite volumetrico), che la demolizione è misura ripristinatoria obbligatoria dopo condanna, e che il giudice dell'esecuzione poteva e doveva verificare la legittimità delle sanatorie e del silenzio-assenso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (lo ha ritenuto fondato), ha annullato l'ordinanza impugnata e ha restituito gli atti al Tribunale di Napoli per il proseguimento del giudizio. La Corte ha chiarito che l'ordine di demolizione disposto dal giudice penale in presenza di condanna è, di regola, obbligatorio e ha natura ripristinatoria e reale; può essere revocato soltanto se esistono atti amministrativi della P.A. assolutamente incompatibili con l'ordine (es. sanatoria effettiva e legittima) e il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale dei titoli abilitativi (compreso il silenzio-assenso). Ha inoltre precisato che i promissari acquirenti, salvo possedere una posizione qualificata e concreta (possessione o titolo idoneo), non sono automaticamente legittimati a fondare condono e che la mera buona fede del terzo non impedisce l'esecuzione della demolizione; il principio di proporzionalità può giustificare al massimo una sospensione temporanea in sede esecutiva, non la definitiva revoca in assenza di prove rigorose e di atti amministrativi incompatibili.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9

    "per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita"

    L'art.31, comma 9 impone al giudice penale l'ordine di demolizione in caso di condanna per reati edilizi; la misura è di natura ripristinatoria e reale, obbligatoria salvo sopravvenienze amministrative assolutamente incompatibili.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 5

    "l’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico"

    La previsione del comma 5 contiene ipotesi eccezionali e di stretta interpretazione in cui l'ente locale può impedire/differire la demolizione; ciò conferma però la vincolatività generale dell'ordine demolitorio giudiziario salvo casi amministrativi compatibili e motivati.

  • legge n. 724 del 1994, art. 39

    La disciplina del condono e i limiti volumetrici (es. 750 mc) non possono essere elusi con frazionamenti artificiosi; il giudice deve valutare l'unitarietà dell'opera e la legittimità delle distinte istanze di sanatoria.

  • legge n. 47 del 1985, artt. 6 e 38

    Ai fini penali l'oblazione/condono estingue il reato solo per chi vi abbia diritto e abbia adempiuto personalmente; la legittimazione amministrativa a chiedere sanatoria è diversa e richiede una posizione giuridica qualificata (proprietario o soggetti con titolo), per cui la mera qualità di promissario acquirente non è sufficiente di regola.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 8; Protocollo n.1 art. 1; art. 6 §1)

    Le garanzie convenzionali (diritto al rispetto della vita privata e della proprietà, giusto processo) sono integrate nel bilanciamento in fase esecutiva: l'art.8 può richiedere valutazione di proporzionalità se la demolizione colpisce l'abitazione, ma non elimina la portata ripristinatoria e obbligatoria dell'ordine giudiziario salvo i casi previsti dalla legge e da atti amministrativi incompatibili.

  • legge n. 241/1990, art. 21-nonies (riferimento al silenzio-assenso)

    La formazione del silenzio-assenso amministrativo non esclude il controllo del giudice penale sulla sussistenza dei presupposti di legge per la sanatoria; la mancanza di legittimazione dell'istante può impedire la formazione del silenzio-assenso valido.

  • Corte Costituzionale, sent. 146/2021

    Conferma che il giudice penale non ha competenza 'istituzionale' per compiere l'accertamento di conformità urbanistica e che misure come confisca/demolizione sono compatibili con l'ordine costituzionale se disciplinate; tuttavia la sentenza non autorizza il giudice penale a sostituirsi alle valutazioni amministrative in senso ampio.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione disposto dal giudice penale dopo condanna è, di regola, obbligatorio e ha effetto reale sull'immobile: può essere revocato solo se esistono provvedimenti amministrativi della P.A. assolutamente incompatibili con la demolizione (sanatoria legittima e incontestabile).
  • La mera qualità di terzo acquirente in buona fede non preclude l'esecuzione dell'ordine di demolizione; il terzo ha rimedi civilistici (risarcimento/azione verso il venditore) ma non un diritto che automaticamente fermi la demolizione.
  • Il promissario acquirente non è automaticamente legittimato a fondare un condono; per essere considerato 'interessato' utile alla sanatoria occorre una posizione giuridica concreta e qualificata (es. possesso effettivo, titolo idoneo), non un mero preliminare privo di effetti di disponibilità reale.
  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di controllare la legittimità formale e sostanziale dei titoli di sanatoria (incluso il silenzio-assenso): la formazione apparente di un titolo amministrativo non impedisce il sindacato giudiziale sulla sussistenza dei presupposti di legge.
  • Il principio di proporzionalità deve essere applicato in sede esecutiva con rigore e può giustificare al più una sospensione temporanea dell'esecuzione, specie se l'abitazione è in gioco; non consente però la definitiva elisione dell'ordine demolitorio se mancano atti amministrativi incompatibili o se le allegazioni non sono provate in modo puntuale.
  • Il frazionamento artificioso di domande di condono per eludere limiti volumetrici sarà scrutinato: diversi titoli presentati formalmente da soggetti diversi possono essere riuniti e considerati come un unico centro di interesse qualora emergano elementi di elusione.
  • Il momento rilevante per la possibile sanabilità è circoscritto dalla legge (data di ultimazione dei lavori e requisiti temporali/volumetrici); la verifica giudiziale deve tener conto di tali parametri e non può essere elusa da meri atti formali o da silenzio-assenso formatosi in presenza di istanze giuridicamente inconfigurabili.

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