Sentenza n. 683/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza n. 880/2025 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.03.2025, che ha accolto la domanda spiegata dalla parte ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e – per quanto qui di interesse – ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 e, per l’effetto, ha condannato il MIM all’attribuzione in suo favore della Carta Docente, pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi e rivalutazione. e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio di 500 euro per l’anno scolastico 2023/2024 mediante Carta Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 880/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 26 marzo 2025. La sentenza civile aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di 500 euro per l’anno scolastico 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre interessi e rivalutazione, condannando il Ministero alla relativa attribuzione. In una precedente fase processuale il TAR aveva rilevato d’ufficio la mancata produzione della sentenza, del certificato di mancata impugnazione e dell’attestazione di notifica, assegnando un termine per il deposito. La ricorrente ha successivamente depositato la documentazione richiesta. Il Ministero, pur costituendosi, non ha contestato l’inadempimento. Sono stati inoltre dedotti e verificati il rispetto del dimezzamento del termine per il deposito del ricorso, la notifica del ricorso, il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che il suo oggetto è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, senza estendersi a domande ulteriori o meramente correlate. Ha ritenuto regolare il ricorso, poiché la sentenza civile risultava passata in giudicato, era stata notificata al Ministero munita di formula esecutiva e risultava decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Considerata la mancata contestazione dell’inadempimento, ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza civile, attribuendo alla ricorrente la sorte capitale di 500 euro, oltre rivalutazione e/o interessi secondo quanto stabilito dal giudicato, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, facendo salvi eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile, la cui attribuzione il Ministero è tenuto a eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
Il giudizio amministrativo di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario; la cognizione resta limitata alla stretta attuazione del giudicato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione preliminare e di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti sul punto.
art. 87, comma 3, c.p.a.
dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso
Il TAR ha verificato il rispetto del termine dimezzato per il deposito del ricorso di ottemperanza.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale disciplina processuale applicabile al giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto rispettati i presupposti.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo
Il termine dilatorio di 120 giorni costituisce presupposto per l’avvio dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme; nel caso concreto risultava decorso.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la condanna alle spese processuali della parte soccombente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, nei casi previsti dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L’oggetto del giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e non comprende la cognizione di domande ulteriori, anche se connesse o correlate alla pronuncia da eseguire.
- L’esecuzione dell’ordine contenuto in una sentenza costituisce un dovere inderogabile d’ufficio per la pubblica amministrazione destinataria, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari; la mancata contestazione dell’inadempimento consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato nei termini da esso stabiliti.
- Quando l’amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente o funzionario appartenente alla stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega e senza riconoscimento di compenso quando l’incarico è svolto da un dipendente pubblico nell’ambito delle proprie funzioni.
- L’azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro può essere iniziata soltanto dopo l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
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